IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia-Romagna (16
aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al
reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 novembre 2010,
relativo alla societa' «EL.SI S.r.l.», per la quale sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in deroga alla vigente normativa;
Viste le note con le quali le regioni Emilia-Romagna (18 novembre
2010) e Lombardia (5 gennaio 2011) si sono assunte l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla
societa' «EL.SI S.r.l.», in conformita' agli accordi siglati presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall'azienda «EL.SI S.r.l.», in favore di 22 lavoratori;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 14
luglio 2011, la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 novembre
2010, in favore di un numero massimo di 22 unita' lavorative, della
societa' «EL.SI S.r.l.», dipendenti presso le sedi di:
Fiorenzuola D'Arda (Piacenza): 17 lavoratori;
Mantova: 5 lavoratori,
cosi' suddivisi:
21 lavoratori, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 30 novembre
2010;
22 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 luglio
2011.
La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata fino ad un
massimo del 50%.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene
imputata:
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad
esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal
1° aprile 2011 al 14 luglio 2011);
l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa,
limitatamente ai lavoratori della regione Lombardia, per il periodo
dal 1° aprile 2011 al 14 luglio 2011.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per
il periodo dal 1° aprile 2011 al 14 luglio 2011.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 133.553,98.
Matricola INPS: 6102737006.
Pagamento diretto: si.