IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a
denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San
Martino della Battaglia intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata "Valtenesi" e l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di
cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento
della denominazione di origine controllata "Valtenesi"e del relativo
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011;
Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi, le istanze
e controdeduzioni presentate dal Consorzio di tutela dei vini a
denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San
Martino della Battaglia, avverso il parere e la proposta di
disciplinare sopra citati;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 23 e 24
giugno 2011 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono
state parzialmente accolte le richieste formulate con il conseguente
adeguamento dell'articolo 2 del disciplinare, concernente la
composizione della base ampelografica dei vigneti, dell'articolo 6
relativamente ad alcuni descrittori delle caratteristiche al consumo
e dell'art. 7 circa l'utilizzo della dicitura "Chiaretto della
Valtenesi" in etichetta;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Valtenesi" in conformita' ai pareri espressi, in data 21 e 22 marzo
2011 e 23 e 24 giugno 2011, dal sopra citato Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
"Valtenesi" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo,
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2011.