IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio  di  tutela  dei  vini  a
denominazione di  origine  Garda  Classico,  Garda  bresciano  e  San
Martino della Battaglia intesa ad ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata "Valtenesi" e l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione dei vini; 
  Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza  di
cui sopra; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda  di  riconoscimento
della denominazione di origine controllata "Valtenesi"e del  relativo
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011; 
  Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi, le  istanze
e controdeduzioni presentate dal  Consorzio  di  tutela  dei  vini  a
denominazione di  origine  Garda  Classico,  Garda  bresciano  e  San
Martino  della  Battaglia,  avverso  il  parere  e  la  proposta   di
disciplinare sopra citati; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione  del  23  e  24
giugno 2011 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono
state parzialmente accolte le richieste formulate con il  conseguente
adeguamento  dell'articolo  2  del   disciplinare,   concernente   la
composizione della base ampelografica dei  vigneti,  dell'articolo  6
relativamente ad alcuni descrittori delle caratteristiche al  consumo
e dell'art.  7  circa  l'utilizzo  della  dicitura  "Chiaretto  della
Valtenesi" in etichetta; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Valtenesi" in conformita' ai pareri espressi, in data 21 e 22  marzo
2011 e 23 e 24 giugno 2011, dal sopra citato Comitato  nazionale  per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di   origine   controllata
"Valtenesi" ed e' approvato, nel testo annesso al  presente  decreto,
il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
le cui disposizioni entrano in vigore  a  decorrere  dalla  vendemmia
2011.