IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; 
  Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04,
che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio
del 19 gennaio 2009, che prevede, tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali,  alle  condizioni  stabilite  all'art.  70   del   medesimo
Regolamento; 
  Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria di cui all'articolo 68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore  vitivinicolo
trasmesso  alla  commissione   europea,   in   attuazione   dell'art.
103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche
e,   in   particolare,   la   previsione   della   misura    relativa
all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto  15  luglio  2004  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 28 ottobre 2004, che stabilisce i  termini,
le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo  statale
sui premi assicurativi delle polizze agevolate; 
  Visto il decreto 13 ottobre  2008,  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  conti  il
17  novembre  2008,  registro  4,  foglio  108,  e  comunicato   alla
Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008,
con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102  e  successive  modifiche,  sono  stabilite  le
procedure e modalita' di calcolo della soglia di  danno  del  30  per
cento, per l'ammissibilita' a contributo delle  polizze  assicurative
con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli
animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono
la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse; 
  Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale
sono  state  individuate  le  nuove  procedure   per   la   copertura
assicurativa agevolata dei rischi agricoli; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  Aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C  319/01),  ed  in
particolare il punto V. concernente la gestione dei  rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione,  del  15
dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per  il
pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n.  102/04  che
prevede, tra l'altro, di stabilire con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali i termini, le  modalita'  e
le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi; 
  Ritenuto di provvedere ad adeguare i termini,  le  modalita'  e  le
procedure  per  la  erogazione  del  contributo  statale  sui   premi
assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei  nuovi  canali  di
finanziamento comunitari; 
  Visto il decreto 30 novembre 2010  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale e' stato costituito  il
gruppo di lavoro per l'elaborazione delle nuove procedure e modalita'
di erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa; 
  Vista la proposta del gruppo di lavoro e le osservazioni  pervenute
dalla parte agricola e da quella assicurativa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 23 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Rischi assicurabili 
 
  1 - I rischi climatici sulle colture e sulle  strutture  aziendali,
le fitopatie e gli  attacchi  parassitari  resistenti  agli  ordinari
trattamenti  fitosanitari   sulle   colture,   le   epizoozie   negli
allevamenti e lo smaltimento delle carcasse degli animali  morti  per
malattie  o  cause  accidentali,  sono   assicurabili   con   polizze
agevolate, nei termini  stabiliti  dal  Piano  assicurativo  agricolo
annuale, previsto all'articolo 4, del decreto legislativo n. 102/04 e
successive modifiche e integrazioni. 
  2 - I rischi possono essere coperti con polizze con soglia di danno
del 30 per cento  a  carico  del  produttore,  calcolata  secondo  le
procedure  stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali 13 ottobre 2008, o  senza  soglia  di
danno, nei termini indicati nel medesimo piano assicurativo.