IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole;
Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04,
che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio
del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei
rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui
raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie
delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni
vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo
Regolamento;
Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della
misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo
le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e
successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo
trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art.
103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche
e, in particolare, la previsione della misura relativa
all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 28 ottobre 2004, che stabilisce i termini,
le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale
sui premi assicurativi delle polizze agevolate;
Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il
17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, e comunicato alla
Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008,
con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le
procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per
cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative
con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli
animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono
la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;
Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale
sono state individuate le nuove procedure per la copertura
assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in
particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle
crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il
pagamento dei premi assicurativi;
Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n. 102/04 che
prevede, tra l'altro, di stabilire con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali i termini, le modalita' e
le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi;
Ritenuto di provvedere ad adeguare i termini, le modalita' e le
procedure per la erogazione del contributo statale sui premi
assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di
finanziamento comunitari;
Visto il decreto 30 novembre 2010 del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale e' stato costituito il
gruppo di lavoro per l'elaborazione delle nuove procedure e modalita'
di erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa;
Vista la proposta del gruppo di lavoro e le osservazioni pervenute
dalla parte agricola e da quella assicurativa;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 23 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
Rischi assicurabili
1 - I rischi climatici sulle colture e sulle strutture aziendali,
le fitopatie e gli attacchi parassitari resistenti agli ordinari
trattamenti fitosanitari sulle colture, le epizoozie negli
allevamenti e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per
malattie o cause accidentali, sono assicurabili con polizze
agevolate, nei termini stabiliti dal Piano assicurativo agricolo
annuale, previsto all'articolo 4, del decreto legislativo n. 102/04 e
successive modifiche e integrazioni.
2 - I rischi possono essere coperti con polizze con soglia di danno
del 30 per cento a carico del produttore, calcolata secondo le
procedure stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali 13 ottobre 2008, o senza soglia di
danno, nei termini indicati nel medesimo piano assicurativo.