Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( (soppressa) ));
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2»
sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito
della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
(( con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un
altro diritto soggettivo.»; ))
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ));
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla
persistenza delle condizioni medesime.» ;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce ((
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la
persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» ));
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando
la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di
eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.»
));
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave» ));
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
(( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui
al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si
ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.» ));
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ((
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi
familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.» )) ;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma
2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.» )) ;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
(( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando
uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9, 10, 13,
19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n.
72), come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto
legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che
accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione
nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con
il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno
a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono
che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile ufficialmente attestata.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica
l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»;
«Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1. I
cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo non superiore a tre
mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il
possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio
secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la
cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in
possesso di un passaporto in corso di validita'.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali
conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa
comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2,
nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti
ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»;
«Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino
dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si
applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria
ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e
c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione
complessiva personale dell'interessato, con particolare
riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in
locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a
un altro diritto soggettivo.
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che
non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso
di validita';
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di identita' si
applicano le medesime disposizioni previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
a cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio.»;
«Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla
questura competente per territorio di residenza la "Carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione",
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso
di validita';
b) di un documento rilasciato dall'autorita'
competente del Paese di origine o provenienza che attesti
la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del
familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere
dell'interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
del materiale usato per il documento.»;
«Art. 13(Mantenimento del diritto di soggiorno). - 1. I
cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno
le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che
gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il
sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante
e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli
7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli
stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali
condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di
ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
condizioni medesime.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento
per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento
di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di
cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori
subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel
territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In
tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro
famiglia non possono essere allontanati fino a quando i
cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti
nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di
aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati
esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
2002.»;
«Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e
al diritto di soggiorno permanente). - 1. I cittadini
dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria
in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente
previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni
cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente
decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione
del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito
autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da
altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i
suoi familiari non godono del diritto a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno
o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente
riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre
disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere
attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla
normativa vigente, fermo restando che il possesso del
relativo documento non costituisce condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto.»;
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando
la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi
di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della
persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita' e non possono
essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da
ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che
si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di
cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa
almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso
decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli
argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento
di allontanamento. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
che rientra nel territorio nazionale in violazione del
divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a
due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre
ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un
periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza
non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino
a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai
sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento.»;
«Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno). - 1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro
familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo'
altresi' essere adottato quando vengono a mancare le
condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo
quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso
da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari
al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal
prefetto, territorialmente competente secondo la residenza
o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata
del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e'
adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della
sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con
il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita'
di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma
10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e'
consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di
adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro degli affari esteri, da presentare presso un
consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di
cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il
prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento
coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».