Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di (( euro 10.800.000 )) ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.
220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale
afghano e al fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. ((
Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione
di una « Casa della societa' civile » a Kabul, quale centro culturale
per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al
fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. ))
5. A valere sulla autorizzazione di spesa di (( euro 10.800.000
))di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o
reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione
italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita
alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio
della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di
euro 24.000.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 13 della legge 26 febbraio
1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel
supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1987, e' il seguente:
"Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti
tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale
assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che
risponde, al capo della rappresentanza diplomatica
competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.".
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2011), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010. La tabella
C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.
- Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente:
"4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative «Afgana».".