Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                Iniziative in favore dell'Afghanistan 
 
  1. Per iniziative di cooperazione  in  favore  dell'Afghanistan  e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e  fino  al  31  dicembre
2011, la spesa  di  ((  euro  10.800.000  ))  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220 e di euro 1.000.000  per  la  partecipazione  italiana  al  Fondo
fiduciario della NATO destinato al sostegno  dell'esercito  nazionale
afghano e al fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la  partecipazione  dell'Italia  ad  una  missione  di
stabilizzazione economica, sociale  e  umanitaria  in  Afghanistan  e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al  Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita'  prioritarie  nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali  e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  1,
relativa alle iniziative di cooperazione. 
  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle  finalita'  individuate  nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare  nella  Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative  della  missione  sono
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il
Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: 
    a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; 
    b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
    c) al sostegno della piccola e  media  impresa,  con  particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; 
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
  4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. ((
Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla  realizzazione
di una « Casa della societa' civile » a Kabul, quale centro culturale
per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e  l'Afghanistan,  anche  al
fine di sviluppare  gli  esiti  della  conferenza  regionale  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. )) 
  5. A valere sulla autorizzazione di spesa  di  ((  euro  10.800.000
))di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare  o
reclutare  in  loco  personale  presso  la  sede  della  cooperazione
italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita
alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul. 
  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali  di  gestione  delle
crisi, per le esigenze  operative  e  di  funzionamento  dell'Ufficio
della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata,  a
decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa  di
euro 24.000. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 13  della  legge  26  febbraio
          1987,  n.   49   (Nuova   disciplina   della   cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel
          supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 49  del  28
          febbraio 1987, e' il seguente: 
              "Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi  in
          via di sviluppo  -  1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
          all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),  e  da  esperti
          tecnico-amministrativi assegnati dalla  Direzione  generale
          per la cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da  personale
          assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto  di
          cui all'articolo  16,  comma  1,  lettera  c)  ed  e),  che
          risponde,  al   capo   della   rappresentanza   diplomatica
          competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.". 
              - La legge 13 dicembre 2010, n. 220  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2011),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010. La  tabella
          C prevede  gli  stanziamenti  autorizzati  in  relazione  a
          disposizioni di  legge  la  cui  quantificazione  annua  e'
          demandata alla legge finanziaria. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 marzo 2010, n.  30  (Disposizioni  urgenti  per  la
          proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
          delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
          polizia  e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione   del
          Servizio   europeo   per    l'azione    esterna    e    per
          l'Amministrazione della Difesa), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente: 
                "4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
          relativo  alle  iniziative  di  cooperazione,  si  provvede
          all'organizzazione  di  una  conferenza   regionale   della
          societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
          rete di organizzazioni non governative «Afgana».".