IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 28 luglio 2009 presentata dall'Impresa  Sariaf
Gowan Spa (ora Gowan Italia Spa), con sede legale in  Faenza  (RA)  -
Via Morgagni 68, diretta ad ottenere la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato RAMOZEB SUPER contenente le sostanze  attive
rame ossicloruro e mancozeb; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016,  in  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre2005; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
194  fino  al  30  novembre  2019,  in  attuazione  della   direttiva
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato  alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario  contenente   la
sostanza attiva  rame  l'Impresa  ha  ottemperato  alle  prescrizioni
previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della
stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM  15  settembre  2009
art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai  sensi
dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione  della  sostanza
attiva rame nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 12 aprile 2011 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi e la  documentazione  integrativa
indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio  per  l'iter  di
registrazione; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto  la
titolarita' del prodotto fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'Impresa IQV Italia Srl con sede legale in Via  del
Progresso 2, Fiano Romano (Roma); 
  Vista la nota pervenuta in data 5 maggio 2011 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa IQV Italia Srl con sede legale in Via  del  Progresso  2,
Fiano Romano (Roma) e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato RAMOZEB SUPER con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 30 novembre 2019,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva rame nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla  direttiva
d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009  per  la  sostanza  attiva
rame. 
  E' fatto salvo altresi' ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato  nelle  taglie  da  g  100-200-500,  kg
1-5-10-20-25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera  IQV  Industrias
Quimicas del Valles s.a., Mollet del Valles - Barcellona (Spagna). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14810. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello