IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari";
Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 28 luglio 2009 presentata dall'Impresa Sariaf
Gowan Spa (ora Gowan Italia Spa), con sede legale in Faenza (RA) -
Via Morgagni 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato RAMOZEB SUPER contenente le sostanze attive
rame ossicloruro e mancozeb;
Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito
dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', con la
quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i
prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza
attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016, in attuazione della direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre2005;
Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
194 fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;
Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione
contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato alle
prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato
DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2;
Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la
sostanza attiva rame l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni
previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della
stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009
art. 2 comma 2;
Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato
secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato
III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza
attiva rame nell'Allegato I;
Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione;
Vista la nota dell'Ufficio in data 12 aprile 2011 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa
indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'iter di
registrazione;
Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la
titolarita' del prodotto fitosanitario in questione, in corso di
registrazione, all'Impresa IQV Italia Srl con sede legale in Via del
Progresso 2, Fiano Romano (Roma);
Vista la nota pervenuta in data 5 maggio 2011 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa IQV Italia Srl con sede legale in Via del Progresso 2,
Fiano Romano (Roma) e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato RAMOZEB SUPER con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della
sostanza attiva rame nell'Allegato I.
Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo
di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del
decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla direttiva
d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva
rame.
E' fatto salvo altresi' ogni eventuale adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche
in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-500, kg
1-5-10-20-25.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera IQV Industrias
Quimicas del Valles s.a., Mollet del Valles - Barcellona (Spagna).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14810.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello