IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 656/2008 del 10 luglio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 196 del 22 agosto 2008, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 1° luglio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di Tutela Cippollotto Nocerino DOP ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 31 luglio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 31 luglio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino», registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 656/2008 del 10 luglio 2008 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.