IL DIRETTORE GENERALE  
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni  ed
integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli  86,  88  e
110; 
  Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni ed  integrazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
come modificato dall'art. 38, comma 5,  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento  della
raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento; 
  Visto il decreto interdirettoriale  27  ottobre  2003,  concernente
l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni  di  cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),  del  T.U.L.P.S.  che  possono
essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati  e  punti
di raccolta di altri  giochi  autorizzati,  nonche'  le  prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  18   gennaio   2007   concernente
l'individuazione del numero massimo di apparecchi da  intrattenimento
di cui all'articolo 110, commi 6 e  7,  del  T.U.L.P.S.  che  possono
essere installati per la raccolta di gioco presso  punti  di  vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici; 
  Visto il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche
degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  b)  del
T.U.L.P.S  (VLT)  ,   che   ne   disciplina   anche   i   limiti   di
installabilita'; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010,  n.  220  -  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81
e 82; 
  Considerata in particolare la necessita' di emanare  ai  sensi  del
predetto articolo 1, comma 81, un  decreto  direttoriale  recante  la
determinazione    dei    parametri    numerico    quantitativi    per
l'installazione e l'attivazione, in  ciascun  esercizio  commerciale,
locale o  punto  di  offerta  del  gioco,  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei
criteri della  tipologia  di  locali  in  relazione  all'esclusivita'
dell'attivita'  di  gioco  esercitata  e   della   estensione   della
superficie; 
  Ritenuto di dover tener conto della ricognizione effettuata  sempre
ai sensi della medesima disposizione normativa; 
  Considerato che, ai fini della rilevazione dei  parametri  numerico
quantitativi, ricorre la necessita' di  disciplinare  preliminarmente
con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma  72  del
predetto  articolo  della  legge  di  stabilita'  2011,  lo  stato  e
l'ubicazione degli apparecchi; 
  Ritenuto, ancora, di dover disciplinare separatamente gli  esercizi
nei quali si svolge attivita' di gioco  in  via  esclusiva  e  quelli
assimilabili a questi ultimi; 
  Ritenuto inoltre di  dover  dettare  apposita  disciplina  per  gli
esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in  via  diretta  o
indiretta, una concessione per l'esercizio della  raccolta  di  gioco
pubblico; 
  Ritenuto ancora che, in ogni  caso,  deve  farsi  riferimento  alla
superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti,  dettando
limiti massimi sia  la  superficie  minima  da  assicurare  per  ogni
apparecchio da divertimento e intrattenimento; 
  Tenuto conto delle esigenze della maggiore  sicurezza  dell'offerta
di gioco e della migliore tutela  dei  consumatori,  con  particolare
riferimento alla tutela dei minori; 
  Considerato che in data 7 luglio 2011 e' scaduto il  contratto  del
Direttore Generale dei monopoli di Stato ed e', ad  oggi,  ancora  in
corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico; 
  Considerato che il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre 2003, n. 385,  prevede  all'articolo  3,  comma  2,  che  il
Direttore per le strategie  e'  il  vicario  del  direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Stato e ubicazione degli apparecchi 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  70,
della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto,
sono  definiti  i  seguenti  stati  relativi   agli   apparecchi   da
divertimento ed intrattenimento: 
    esercizio: stato nel  quale  gli  apparecchi,  collegati  per  il
tramite di un punto di  accesso  ubicato  in  un  punto  di  vendita,
censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero  i  videoterminali
tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di
gioco; 
    magazzino: stato nel  quale  gli  apparecchi,  collegati  per  il
tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione  censita
come magazzino nella banca  dati  di  AAMS,  e  nella  quale  non  e'
consentita la raccolta di  gioco,  ovvero  i  videoterminali  esclusi
dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco  VLT,  risultino
non abilitati alla predetta raccolta; 
    manutenzione  straordinaria:  stato  nel  quale  gli  apparecchi,
ovvero i videoterminali gia' in stato di esercizio  o  di  magazzino,
risultino  indisponibili  in   quanto   e'   stato   comunicato   dai
concessionari  di  rete  un  messaggio  telematico,   contenente   la
realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con  la
conseguente inibizione della raccolta del gioco. 
  2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante  dal
punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati,
e' il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o
punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel  quale  gli
apparecchi  o  i  videoterminali  risultino  allocati  in  stato   di
esercizio o di magazzino. 
  3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come
sopra descritti, si fa riferimento  alle  informazioni  correttamente
trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in  banca
dati di AAMS.