Ai Prefetti della Repubblica - Loro sedi 
                            Al  Commissario  del   Governo   per   la
                            Provincia di Trento 
                            Al  Commissario  del   Governo   per   la
                            Provincia di Bolzano 
                            Al  Presidente  della  giunta   regionale
                            della Valle d'Aosta - Aosta 
                            Ai Questori della Repubblica - Loro sedi 
                            e, per conoscenza: 
                            Al   Comando   Generale   dell'Arma   dei
                            Carabinieri - Roma 
                            Al  Comando  Generale  della  Guardia  di
                            Finanza - Roma 
                            Al Banco nazionale di prova delle armi da
                            fuoco portatili Gardone V.T. - Brescia 
 
  Nell'ambito del procedimento  concernente  la  catalogazione  delle
anni, sono sovente emerse alcune criticita' connesse  alla  procedura
da seguire per la corretta misurazione della  lunghezza  della  canna
delle armi stesse. 
  Questo Ufficio, pertanto, sentita la necessita' di pervenire ad  un
criterio di misurazione certo ed univoco ed onde fugare  ogni  dubbio
interpretativo  e,  conseguentemente,  evitare  che  gli  interessati
debbano  -  come  frequentemente   avviene   -   presentare   istanze
finalizzate alla rettifica  del  dato,  ha  sottoposto  la  questione
anzidetta, per il parere, alla Commissione Consultiva Centrale per il
controllo delle armi per le funzioni consultive in materia  di  armi,
la quale, nella seduta  n.  2  del  23  marzo  2011,  ha  fornito  le
indicazioni tecniche - condivise dallo scrivente -  nei  termini  che
seguono. 
  Deve intendersi per lunghezza della  canna  di  un'arma  il  tratto
interno delimitato dalla faccia dell'otturatore  in  battuta  su  cui
appoggia il fondello del bossolo e il piano passante per il  vivo  di
volata. 
  La misurazione deve essere eseguita con le seguenti modalita': 
    chiusura dell'otturatore (o della bascula); 
    inserimento di un'asta rigida, fino  a  portarne  il  margine  in
battuta sulla faccia dell'otturatore; 
    effettuare un segno con una matita o con  un  pennarello  sottile
sull'asta in corrispondenza della sezione  fuoriuscita  della  canna,
senza accessorio; 
    estrazione dell'asta e misurazione, con un righello millimetrico,
della distanza fra il segno effettuato e l'estremo dell'asta  portato
in battuta sulla faccia anteriore  dell'otturatore.  La  misurazione,
cosi' effettuata, puo' recare un margine di  incertezza  inferiore  o
uguale a 2 mm. 
  Infine, poiche' il citato Consesso  ha  ritenuto,  ovviamente,  non
applicabile il sopra indicato criterio di misurazione alla  categoria
delle armi a rotazione (revolver), la lunghezza della canna  di  tali
tipi di armi deve intendersi riferita al tratto interno misurato  dal
piano passante per il vivo di volata al piano passante  per  la  base
del cono di forzamento, escludendo, pertanto, il tamburo. 
  Cio' premesso, a corredo delle istanze di catalogazione delle armi,
dovra' essere fornita una scheda tecnica, a firma del titolare o  del
legale rappresentante della licenza di P.S.,  ovvero  dai  rispettivi
sostituti  -  sotto  la  propria  responsabilita'  penale,  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendacie di  formazione  o
uso di atti falsi - nella quale sia indicata la lunghezza della canna
dell'arma oggetto dell'istanza, misurata secondo le  procedure  sopra
illustrate. 
    Roma, 20 giugno 2011 
 
                                         Il direttore dell'Ufficio    
                                       per l'Amministrazione generale 
                                                  Porzio