IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 214, comma 1, lett. JJ), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, nell'abrogare il decreto legislativo fa salva, tra l'altro la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia); Visto l'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - la destinazione dell'eventuale residuo attivo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse; Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 27 gennaio 2003, n. 41 di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e dell'articolo 6, comma 1, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238; Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005"; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2005, n. 297 di modifica dell'articolo 6, comma 2, del regolamento18 giugno 1998, n. 238; Vista la lettera n. 944 del 12 aprile 2010 con la quale il Fondo nazionale di garanzia ha rappresentato il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2011, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, ed ha chiesto una proroga della stessa al 30 giugno 2014; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Udito il parere n. 1680/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 1° giugno 2011; Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia; Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, proposti dai creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo; Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessita' della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari; Considerato che la prosecuzione della gestione speciale e' necessaria sia per garantire la tutela e la parita' di trattamento agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 6, del regolamento18 giugno 1998, n. 238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. La gestione speciale e' protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonche' alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il 30 giugno 2017". Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 luglio 2011 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 300
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52): " 214. Abrogazioni. 1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) ... (ii) (omissis). jj) il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65." . Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) : "4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.". Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Il decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238 (Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1998, n. 168. Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del citato D.M. n. 238 del 1998, come modificati dal D.M. 27 gennaio 2003, n. 41 (Regolamento recante modifiche al D.M. 18 giugno 1998, n. 238 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse): "Art. 4. Copertura finanziaria. 1. Il Fondo, sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima. 2. Il piano di cui al comma 1, e' aggiornato con cadenza annuale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonche' ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilita' del Fondo istituito dall'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato annualmente in funzione delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 5. Gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento. 6. I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro aggiornamenti nonche' la ripartizione dell'importo a carico degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la Banca d'Italia e la Consob.". Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato D.M. n. 238 del 1998, come modificato dal D.M. 16 novembre 2005 n. 297 (Regolamento recante modifiche al D.M. 18 giugno 1998, n. 238 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse), come da ultimo modificato dal presente regolamento: "6. Saldo della gestione. 1. La gestione speciale e' protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonche' alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il 30 giugno 2017. 2. L'eventuale attivo residuo e' ripartito tra gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.". Si riporta il testo degli articoli 98 e 101 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): " 98. Impugnazioni. 1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. 2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. 3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. 4. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. 5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata." "101. Domande tardive di crediti. 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. 2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 . 3. Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. 4. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile." . Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52): "5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.". Note all'art. 1: Per il testo vigente dell'articolo 6 del citato regolamento n. 238 del 1998, si veda nelle note alle premesse.