IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 214, comma 1, lett. JJ), del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 che, nell'abrogare il decreto legislativo  fa
salva, tra l'altro la disposizione  di  cui  all'articolo  62  (Fondo
nazionale di garanzia); 
  Visto l'articolo 62, comma 4, del  decreto  legislativo  23  luglio
1996, n. 415 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite  la
Banca d'Italia e la Consob, con regolamento  disciplina  la  gestione
speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura
degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse -  anche
attraverso contribuzioni straordinarie a  carico  degli  aderenti  al
Fondo alla data dell'adeguamento  -  la  destinazione  dell'eventuale
residuo attivo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento emanato con  decreto  ministeriale  18  giugno
1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per
la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura
degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse; 
  Visto il regolamento emanato con decreto  ministeriale  27  gennaio
2003, n. 41 di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e  dell'articolo
6, comma 1, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238; 
  Visto in particolare il predetto articolo  6,  comma  1,  il  quale
prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005"; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2005, n. 297 di  modifica
dell'articolo 6, comma 2, del regolamento18 giugno 1998, n. 238; 
  Vista la lettera n. 944 del 12 aprile 2010 con la  quale  il  Fondo
nazionale di garanzia ha rappresentato il  problema  derivante  dalla
chiusura della gestione  speciale  alla  data  del  30  giugno  2011,
secondo le richiamate disposizioni del decreto  ministeriale,  ed  ha
chiesto una proroga della stessa al 30 giugno 2014; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Udito il parere  n.  1680/2011  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
7 aprile 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 1° giugno 2011; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia; 
  Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha  esaurito  il
suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e  101  della
legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, proposti dai creditori  esclusi  dall'indennizzo  o  che
hanno impugnato i criteri di calcolo  dell'indennizzo  applicato  dal
Fondo; 
  Considerata la previsione dei tempi  lunghi  per  la  chiusura  dei
giudizi in corso e la necessita' della definizione dei  medesimi  per
la  determinazione  degli  indennizzi  dovuti   e   della   copertura
finanziaria da richiedere agli intermediari; 
  Considerato  che  la  prosecuzione  della  gestione   speciale   e'
necessaria sia per garantire la tutela e la  parita'  di  trattamento
agli investitori  coinvolti  nelle  procedure  concorsuali,  sia  per
consentire la definizione dei contenziosi in essere; 
 
                             A D O T T A 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6, del regolamento18  giugno  1998,  n.
238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "1. La gestione speciale e' protratta per il  tempo  strettamente
necessario alla definizione  di  tutte  le  procedure  concorsuali  e
contenziose relative alla gestione speciale, nonche' alla conclusione
dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia  e  comunque
non oltre il 30 giugno 2017". 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 7 luglio 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
Economia e finanze, foglio n. 300 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  214  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998  n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              " 214. Abrogazioni. 
              1. Sono o restano abrogati, salvo quanto  previsto  dai
          commi 2 e 3: 
              a) ... (ii) (omissis). 
              jj) il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli
          articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65." . 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  62  del
          decreto legislativo 23  luglio  1996  n.  415  (Recepimento
          della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio  1993  relativa  ai
          servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari  e
          della  direttiva  93/6/CEE  del  15  marzo  1993   relativa
          all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di  investimento
          e degli enti creditizi) : 
              "4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le
          attivita'  e  passivita'  del  Fondo  confluiscono  in  una
          gestione  speciale  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          regolamento del  Ministro  del  tesoro,  sentite  la  Banca
          d'Italia e la CONSOB.  Con  il  medesimo  regolamento  sono
          disciplinati:  la  gestione  speciale  del  patrimonio  del
          Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle
          insolvenze   pregresse   anche   attraverso   contribuzioni
          straordinarie a carico degli aderenti al  Fondo  alla  data
          dell'adeguamento;  la  destinazione  dell'eventuale  attivo
          residuo.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il  decreto  ministeriale  18  giugno  1998,   n.   238
          (Regolamento recante norme per  la  gestione  speciale  del
          Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli  impegni
          derivanti dalle insolvenze pregresse), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1998, n. 168. 
               Si riporta il testo dei commi 2 e  4  dell'articolo  4
          del citato D.M. n. 238 del 1998, come modificati  dal  D.M.
          27 gennaio 2003, n. 41 (Regolamento  recante  modifiche  al
          D.M. 18 giugno 1998, n. 238 del Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, contenente norme
          per la gestione speciale del Fondo  nazionale  di  garanzia
          per la copertura degli impegni derivanti  dalle  insolvenze
          pregresse): 
              "Art. 4. Copertura finanziaria. 
              1. Il Fondo, sulla  base  dei  crediti  iscritti  nello
          stato passivo  delle  insolvenze  pregresse  alla  data  di
          inizio  della  gestione  speciale,  predispone   un   piano
          triennale  per  la  copertura  finanziaria  della  gestione
          speciale medesima. 
              2. Il piano di  cui  al  comma  1,  e'  aggiornato  con
          cadenza annuale in  relazione  ai  crediti  successivamente
          ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito  di
          dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo
          101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  ed  ai  sensi
          dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e
          successive  modificazioni  o  a  seguito  di  giudizio   di
          opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98  e
          100 del regio decreto n. 267  del  1942  nonche'  ai  sensi
          dell'art.  34,  comma  5,  del  decreto  legislativo,  come
          modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              3. Alla copertura finanziaria della  gestione  speciale
          concorrono gli intermediari aderenti  al  Fondo  alla  data
          dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri  di  cui
          al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,   entro   il    limite    delle
          disponibilita' del Fondo istituito dall'articolo 54,  comma
          3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              4. Sulla base delle  istanze  di  intervento  pervenute
          entro la data di inizio della gestione speciale,  il  Fondo
          predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un  piano
          triennale  per  i  versamenti  delle  risorse   finanziarie
          previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato annualmente in
          funzione  delle  istanze  di  indennizzo  che   perverranno
          successivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 
              5.  Gli  intermediari  aderenti  al  Fondo  alla   data
          dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento  versano
          alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico  ai
          sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di  ripartizione
          proporzionale tra gli  intermediari  medesimi,  sulla  base
          della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o
          dovuta,  dalla  data  di  adesione  al  Fondo   alla   data
          dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento. 
              6.  I  piani  di  cui  ai  commi  1  e  4  ed  i   loro
          aggiornamenti nonche' la ripartizione dell'importo a carico
          degli intermediari di cui al comma 5,  sono  comunicati  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la
          Banca d'Italia e la Consob.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato D.M.  n.
          238 del 1998, come modificato dal D.M. 16 novembre 2005  n.
          297 (Regolamento recante modifiche al D.M. 18 giugno  1998,
          n. 238 del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, contenente norme per la  gestione
          speciale del Fondo nazionale di garanzia per  la  copertura
          degli impegni derivanti dalle insolvenze  pregresse),  come
          da ultimo modificato dal presente regolamento: 
              "6. Saldo della gestione. 
              1. La gestione  speciale  e'  protratta  per  il  tempo
          strettamente  necessario  alla  definizione  di  tutte   le
          procedure concorsuali e contenziose relative alla  gestione
          speciale, nonche' alla conclusione dei relativi adempimenti
          del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il  30
          giugno 2017. 
              2. L'eventuale attivo  residuo  e'  ripartito  tra  gli
          intermediari di cui all'articolo 4, comma 5, e il Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla
          copertura finanziaria della gestione speciale.". 
              Si riporta il testo degli articoli 98 e 101  del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              " 98. Impugnazioni. 
              1. Contro il  decreto  che  rende  esecutivo  lo  stato
          passivo puo' essere proposta opposizione, impugnazione  dei
          crediti ammessi o revocazione. 
              2. Con l'opposizione il  creditore  o  il  titolare  di
          diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria
          domanda sia stata accolta in parte o  sia  stata  respinta;
          l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. 
              3. Con l'impugnazione il curatore, il  creditore  o  il
          titolare di diritti su beni mobili  o  immobili  contestano
          che la domanda di un creditore o di altro  concorrente  sia
          stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti  del
          creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta.  Al
          procedimento partecipa anche il curatore. 
              4. Con la revocazione il curatore, il  creditore  o  il
          titolare di diritti su beni mobili o  immobili,  decorsi  i
          termini per  la  proposizione  della  opposizione  o  della
          impugnazione, possono  chiedere  che  il  provvedimento  di
          accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che
          essi sono  stati  determinati  da  falsita',  dolo,  errore
          essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
          decisivi che non sono stati  prodotti  tempestivamente  per
          causa  non  imputabile.  La  revocazione  e'  proposta  nei
          confronti del creditore  concorrente,  la  cui  domanda  e'
          stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando  la
          domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al  procedimento
          partecipa il curatore. 
              5. Gli errori materiali contenuti nello  stato  passivo
          sono corretti con decreto del giudice delegato  su  istanza
          del creditore o del curatore,  sentito  il  curatore  o  la
          parte interessata." 
              "101. Domande tardive di crediti. 
              1. Le domande di ammissione al passivo di  un  credito,
          di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
          depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni
          prima dell'udienza fissata per la verifica  del  passivo  e
          non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
          esecutivita' dello stato passivo sono considerate  tardive;
          in caso di particolare  complessita'  della  procedura,  il
          tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo'
          prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. 
              2.  Il  procedimento  di  accertamento  delle   domande
          tardive si svolge nelle stesse forme  di  cui  all'articolo
          95. Il giudice delegato fissa  per  l'esame  delle  domande
          tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che  sussistano
          motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso a coloro che hanno
          presentato  la  domanda,  della   data   dell'udienza.   Si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 . 
              3. Il creditore ha diritto di  concorrere  sulle  somme
          gia'   distribuite   nei   limiti   di   quanto   stabilito
          nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili  o
          immobili, se prova che il ritardo e' dipeso  da  causa  non
          imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di
          liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. 
              4. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque
          fino a quando non  siano  esaurite  tutte  le  ripartizioni
          dell'attivo   fallimentare,   le   domande   tardive   sono
          ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso  da
          causa a lui non imputabile." . 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  57  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998  n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              "5. Possono proporre opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8,  del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.". 
          Note all'art. 1: 
              Per  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del   citato
          regolamento n. 238  del  1998,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.