IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n.
248, concernente «Regolamento recante abrogazione espressa delle
norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o
sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete,
a norma dell'art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n.
400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero
dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel
campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al
contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante
«Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n.
7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 154 del 3 luglio 1993.
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio
1986;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;
Considerata la necessita' di dover rideterminare i requisiti che i
professionisti iscritti in albi professionali devono possedere per
essere autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del
Ministero dell'interno, anche a seguito dell'abrogazione del decreto
del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a
domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei
professionisti iscritti in albi professionali, nonche' il rilascio
delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.