IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto in particolare, l'art. 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dello stesso articolo, l'universita' valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240 del 2010, e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati; Visto altresi', il terzo periodo del citato art. 24, comma 5, ai sensi del quale la predetta valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; Vistol'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Considerato che la valutazione in questione riguarda ricercatori a tempo determinato che hanno gia' conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato; Ritenuto pertanto che gli atenei possano utilizzare, per la valutazione dell'attivita' di ricerca, criteri anche piu' selettivi di quelli previsti per il conseguimento della corrispondente abilitazione scientifica nazionale; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri nell'ambito dei quali le universita', con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.