IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto in particolare, l'art. 24, comma 5, periodi primo e  secondo,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, nel  terzo  anno  di
contratto di cui al comma  3,  lettera  b),  dello  stesso  articolo,
l'universita' valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica, ai  fini  della  chiamata  nel
ruolo di professore  associato,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  1,
lettera e), della legge n. 240 del 2010, e, in caso di esito positivo
della valutazione, il ricercatore, alla scadenza  del  contratto,  e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati; 
  Visto altresi', il terzo periodo del citato art. 24,  comma  5,  ai
sensi del quale la predetta valutazione si svolge in conformita' agli
standard   qualitativi   riconosciuti   a   livello    internazionale
individuati  con  apposito  regolamento  di  ateneo  nell'ambito  dei
criteri   fissati   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Vistol'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Considerato che la valutazione in questione riguarda ricercatori  a
tempo  determinato   che   hanno   gia'   conseguito   l'abilitazione
scientifica nazionale al ruolo di professore associato; 
  Ritenuto  pertanto  che  gli  atenei  possano  utilizzare,  per  la
valutazione dell'attivita' di ricerca, criteri anche  piu'  selettivi
di  quelli  previsti  per  il  conseguimento   della   corrispondente
abilitazione scientifica nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri nell'ambito  dei  quali
le universita', con appositi regolamenti,  individuano  gli  standard
qualitativi,  riconosciuti   a   livello   internazionale,   per   la
valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5,  della
legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  dei  ricercatori  titolari  dei
contratti di cui all'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della  stessa
legge.