IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase
del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da
valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva
triflumuron;
Vista la decisione 2009/241/CE della Commissione con la quale la
sostanza attiva triflumuron non e' stata iscritta nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in conformita' dell'art. 6, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato
membro relatore, l'Italia, una nuova domanda, correlata da studi
aggiuntivi, tesa all'iscrizione della sostanza attiva triflumuron
nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura
accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n.
33/2008 della Commissione;
Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati
aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva
triflumuron, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui
al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una
nuova relazione inviata poi all'Autorita' Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;
Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale
della suddetta sostanza attiva, la relazione supplementare e le
conclusioni dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
incentrati principalmente sugli elementi che avevano determinato la
non iscrizione della sostanza attiva, sono stati esaminati dagli
Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente
per la Catena Alimentare;
Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
triflumuron, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE
in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione;
Vista la direttiva 2011/23/UE della Commissione del 3 marzo 2011,
concernente l'iscrizione della sostanza attiva triflumuron,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2011/23/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
triflumuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva triflumuron, revocati il 16 settembre
2009, in attuazione della decisione 2009/241/CE della Commissione;
Decreta:
Art. 1
Iscrizione della sostanza attiva
1. La sostanza attiva triflumuron, e' iscritta, fino al 31 marzo
2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
I al presente decreto.