IL DIRETTORE GENERALE 
  dei servizi amministrativi del Ministero dello sviluppo economico 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per le piccole e medie imprese ed enti cooperativi 
   del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Visto il D. Lgs. N. 165/2001, con particolare riferimento  all'art.
4, comma 2; 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il verbale di ispezione straordinaria  del  27  giugno  2011,
redatto nei confronti della Societa' Cooperativa  «Consorzio  agrario
di Parma -  Societa'  coooperativa  a  responsabilita'  limitata»,  a
seguito di segnalazione proveniente dal Consorzio medesimo; 
  Viste le controdeduzioni al  citato  verbale  ispettivo  presentate
dalla Cooperativa con nota pervenuta in data 13 luglio 2011, prot. n.
133392, esaminate dall'Amministrazione e alla luce delle quali si  e'
avviato   il   procedimento   amministrativo   per   l'adozione   del
provvedimento di gestione commissariale; 
  Tenuto conto delle univoche risultanze  della  relazione  ispettiva
che attesta una gravissima difficolta' finanziaria ed  economica  del
Consorzio, riconducibile a diversi fattori e  cause  tra  cui  quella
principale e' costituita dalla «grande mole di credito scaduto che la
societa' ha accumulato nel corso degli anni» e della  quale  «nessuno
ha saputo fornire in concreto le motivazioni  che  hanno  determinato
l'ammontare di detto credito»; 
  Tenuto conto della entita' della descritta situazione di crisi  che
ammonta nel bilancio dell'esercizio 2009 a circa 54 milioni di  euro,
situazione che si e' ulteriormente aggravata nel  successivo  anno  i
cui i crediti sono «saliti a 63 nella bozza del bilancio del 2010»; 
  Valutato  che  l'azione  di  recupero  da   parte   del   Consorzio
dell'ingentissima mole di credito  scaduto  e'  stata  poco  o  punto
incisiva,   in   quanto   l'esposizione,   secondo   le    risultanze
dell'ispezione, riguarda, dal lato creditorio, agricoltori locali con
i quali gli organi sociali risultano avere relazioni  commerciali  ed
economiche da molti anni, tali da indurre gli  ispettori  a  dubitare
fortemente circa l'intenzione e la  capacita'  degli  attuali  organi
societari  di  perseguire  l'obiettivo  del  recupero  e,  dal   lato
debitorio, riguarda istituti di credito che per parte loro hanno gia'
manifestato la volonta'  di  non  concedere  ulteriori  dilazioni  al
Consorzio, da cio' evincendosi una sostanziale sfiducia nei confronti
degli attuali amministratori; 
  Considerato che in base alla verifica ispettiva, l'aggravarsi della
situazione  contabile  relativa   all'esercizio   piu'   recente   e'
ragionevolmente  riconducibile  all'inerziale  operato  degli  organi
sociali, anche  attuali,  e  in  ogni  caso  l'eventuale  profilo  di
responsabilita' degli stessi ne rende incompatibile  la  prosecuzione
delle funzioni anche per la  necessita'  che  ogni  accertamento  sia
disposto a cura di soggetti e amministratori terzi ed estranei; 
  Tenuto conto  che  nella  bozza  di  bilancio  2010,  peraltro,  il
Consorzio si e' limitato ad una parziale  svalutazione  dei  crediti,
ritenendoli dunque irrecuperabili, con evidente grave  nocumento  per
la solidita' economico-finanziaria del sodalizio; 
  Considerato che, sempre da quanto e' emerso in sede  ispettiva,  un
non meno grave motivo  a  base  dell'adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale e'  costituito  dalla  constatazione  che  gli
organi sociali hanno trasferito nel corso  dell'esercizio  2009  alla
Produttori  Riuniti  s.r.l.,  societa'  di  capitali  con   finalita'
lucrative, tutte le attivita' caratteristiche del Consorzio stesso  a
mezzo di una cessione  del  ramo  d'azienda  avente  ad  oggetto:  a)
stagionamento  e  confezionamento   del   parmigiano   reggiano;   b)
produzione di burro; 
  Tenuto conto che, oltre alla cessione delle citate  attivita',  gli
organi sociali hanno disposto anche  il  trasferimento  del  relativo
personale dipendente, poi collocato in  cassa  integrazione  a  causa
dell'insuccesso della  predetta  operazione  di  cessione  dall'esito
assolutamente fallimentare e con grave danno per il Consorzio  e  per
la platea sociale; 
  Considerato infatti che i  dipendenti  del  Consorzio  a  finalita'
mutualistica sono stati trasferiti alla Produttori Riuniti  s.r.l.  a
finalita' di lucro senza ricevere alcun diretto  beneficio,  al  pari
del Consorzio stesso che in questo modo e' stato trasformato di fatto
da produttore in un  mero  azionista  di  una  societa'  di  capitali
anch'essa in grave difficolta' finanziarie, come dimostra il  ricorso
alla cassa integrazione; 
  Preso atto che pertanto il Consorzio si e' liberato delle attivita'
e del personale senza  tuttavia  raggiungere  alcun  apprezzabile  ed
effettivo  risultato  e,  al  contrario,  risulta   dalla   relazione
ispettiva che si e'  determinato  il  blocco  delle  attivita'  della
Produttori Riuniti con  la  conseguente  cassa  integrazione  per  il
personale; 
  Considerato che la privazione di tale  asset,  avvenuta  nel  corso
dell'esercizio 2009, non e' stata in alcun modo contrastata e risolta
dall'attuale C.d.A. in carica che ad oggi non risulta aver attuato il
recupero delle descritte attivita'; 
  Valutato che  a  causa  delle  descritte  situazioni,  secondo  gli
accertamenti  ministeriali  e'  a  rischio  la  sopravvivenza  e   la
prosecuzione stessa delle attivita' tipiche del Consorzio,  quale  la
produzione del parmigiano reggiano da  considerarsi,  oltretutto,  di
preminente interesse per il Paese e il made in Italy; 
  Ritenuto  peraltro  che  la  scelta  del  Consorzio  di  cedere  il
fondamentale asset a una societa' di  capitali  con  scopo  di  lucro
confligge  oggettivamente  con  la  stessa  effettiva   volonta'   di
perseguire  lo  scopo  mutualistico  sancito  dall'art.  45  Cost.  e
previsto dalle norme primarie di settore,  oltre  che  dallo  Statuto
dell'Ente; 
  Tenuto conto della circostanza ulteriore, che si aggiunge a  quelle
innanzi richiamate, che l'assemblea dei soci ha di recente  approvato
la proposta di promuovere un'azione sociale  di  responsabilita'  nei
confronti di amministratori attuali  e  precedenti  e  di  alcuni  ex
dirigenti del Consorzio, a riprova della  forte  divisione  del  ceto
dirigente del Consorzio tale che, allo stato, non  risulta  garantita
un'efficace amministrazione del Consorzio nell'interesse mutualistico
e dei soci; 
  Ritenuta pertanto condivisibile, alla luce delle circostanze  sopra
richiamate, la valutazione espressa in sede ispettiva secondo cui  si
appalesa «necessario un intervento dell'Autorita' finalizzato non  ad
una  pura   sanzione   ma   ad   una   complessiva   ristrutturazione
economico-organizzativa dell'ente»; 
  Considerato inoltre che il sia pur grave stato crisi  non  risulta,
allo   stato,   presentare   i   caratteri   di   una   indiscutibile
irreversibilita'  e  che,  pertanto,  non   sembrano   obiettivamente
sussistere i presupposti per  decretare  la  misura  estrema  di  una
definitiva liquidazione del Consorzio; 
  Considerato altresi' che appaiono del tutto inidonee a superare gli
elementi emersi  in  sede  ispettiva,  le  generiche  controdeduzioni
formulate dal Consorzio  rispetto  alle  conclusioni  rassegnate  nel
verbale  d'ispezione,  per  lo  piu'   dirette   a   scongiurare   un
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa  e,  percio',
neppure rilevanti ai fini della presente decisione, anche in  ragione
dei seguenti elementi: 
    a) il mancato tentativo di recupero dei crediti non  puo'  essere
addebitato alla crisi finanziaria e creditizia delle piccole e  medie
imprese ma, come accertato dagli ispettori, e' in prima  istanza  una
chiara carenza degli organi gestori responsabili di una gestione poco
oculata; 
    b) le giustificazioni del Consorzio addotte circa le  indecisioni
del C.d.A. e dirette a far ritenere che l'ente si sia  mosso  con  le
dovute cautele per il superamento di problematiche  complesse  e  che
richiedono il giusto tempo, non sono assolutamente  condivisibili  in
quanto proprio il lungo  periodo  trascorso  ha  aggravato  la  crisi
finanziaria  fino  a  spingere  il  Consorzio  alle  soglie  di   una
pericolosissima insolvenza dalle conseguenze gravissime; 
  Considerato che  a  seguito  della  comunicazione  ai  sensi  degli
articoli 7 e 8. legge n. 241/90, la Cooperativa con nota prot. 146880
del 29/07/2011 ha prodotto altre brevi controdeduzioni all'avvio  del
procedimento per  il  commissariamento,  sostanzialmente  consistenti
nella  comunicazione  dell'avvenuta  formale  deliberazione  di   una
proposta  di  concordato  (che  risulta  oltretutto  assunta  con  un
significativo astensionismo da parte dei membri del C. di A.); 
  Considerato  che   nel   merito   le   controdeduzioni   non   sono
condivisibili ne' in alcun modo apprezzabili in quanto: 
    a) la decisione di un concordato preventivo e' la prova  evidente
delle gravissime difficolta' finanziarie in cui versa attualmente  il
Consorzio e, inoltre, essa risulta tardiva  e  formalizzata  soltanto
dopo l'avvio del presente procedimento  di  commissariamento,  ed  e'
ragionevole prevederne un esito non positivo specie ove  restasse  in
carica  l'attuale  management  aziendale  sfiduciato  dal  ceto   dei
creditori cosi' come emerso dalla relazione ispettiva; 
    b) il ceto creditorio, composto in massima parte da  istituti  di
credito, ha gia' manifestato la propria  volonta'  di  non  concedere
aperture al sodalizio nella attuale composizione degli organi sociali
a riprova dell'inesistenza di rapporti di fiducia fondamentali per il
buon  esito  dello  stesso  concordato:  si  legge  nella   relazione
ispettiva che «dal momento in cui il c.d.a. ha  preso  la  decisione,
trapelata all'esterno, di procedere alla richiesta di  concordato  le
banche creditrici, che avevano gia' ristretto le  linee  di  credito,
hanno bloccato tutti gli affidamenti»; 
    c) l'asserzione del Consorzio a  chiusura  delle  controdeduzioni
circa la presunta  affermazione  degli  ispettori  che  il  Consorzio
avrebbe posto rimedio alle carenze ipotizzate, non  e'  veritiera  ed
anzi gli ispettori stessi hanno  concluso  il  loro  esame  ispettivo
proponendo l'adozione di  provvedimenti  che  non  abbiano  una  mera
natura  sanzionatoria  ma   che   permettano   la   «ristrutturazione
dell'organizzazione societaria, il soddisfacimento dei creditori e il
ritorno    in    bonis    dell'attivita'    economica»,    proponendo
all'Amministrazione in prima istanza l'adozione di  un  provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
    d) la conclamata inidoneita' dell'attuale governance a proseguire
la gestione della cooperativa e'  direttamente  connessa  anche  alla
mancata adozione di iniziative tese a garantire il rientro dell'asset
trasferito con la  citata  operazione  di  cessione  alla  Produttori
Riuniti  s.r.l.  con  finalita'  lucrative   e   non   mutualistiche,
operazione chiaramente diretta a  creare  una  fittizia  e  apparente
plusvalenza, con ingiustificati aggravi di costi anche fiscali,  come
risulta dal fatto che il soggetto cessionario era gia' partecipato al
100% dalla Cooperativa; 
    e)  l'esito  fallimentare  della  cessione,  accertato  in   sede
ispettiva, richiede che sia un  organo  terzo  a  valutare  eventuali
connessi profili di responsabilita'  degli  organi  sociali  e  degli
attuali amministratori,  che  pertanto  anche  per  tale  motivo  non
appaiono piu' idonei a proseguire il loro mandato; 
  Considerato che la tardiva richiesta della  ispezione  ministeriale
da parte degli attuali  organi  sociali  non  vale  ad  attenuare  le
eventuali responsabilita' di  gestione  degli  amministratori,  tanto
piu' che essi  si  sono  adoperati  in  tal  senso  a  seguito  della
risonanza  sulla  stampa  della  grave  ed  anomala  situazione   del
Consorzio e «di una serie di accuse  di  mala  gestio  apparse  sulla
stampa locale»; 
  Visto il parere  favorevole  unanime  in  merito  all'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale espresso in  data  28/07/2011
dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art.  4  del
d.P.R., n. 78/2007, come da verbale  agli  atti  cui  si  rinvia,  in
quanto senza tale  misura,  per  le  ragioni  emerse,  e'  fortemente
incerta l'approvazione del concordato che, come emerso dalla verifica
ispettiva,  costituisce  condizione  stessa   di   sopravivenza   del
Consorzio; 
  Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i  presupposti
per l'adozione del provvedimento di  cui  all'art.  2545-sexiesdecies
c.c.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono revocati gli amministratori ed i sindaci  della  Soc.  Coop.va
«Consorzio agrario di Parma - Societa' cooperativa a  responsabilita'
limitata», con sede in  Parma  -  Codice  fiscale  n.  00  163810344,
costituita in data 14 gennaio 1893.