IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi";
Vista la direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio al fine di includere il bromadiolone come principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
Considerato che la data di iscrizione del bromadiolone, per il tipo
di prodotto 14, rodenticidi, e' il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a
decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi,
aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone e' subordinata al
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/92/CE, il termine
per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle
autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva il bromadiolone e' il 30 giugno 2013;
Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve
concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che
saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla
categoria dei rodenticidi contenenti bromadiolone gia' presenti sul
mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi
medico-chirurgici;
Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei
prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di' cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;
Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso
piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone rientranti nella
categoria dei rodenticidi;
Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza attiva il bromadiolone, non possono essere immessi sul
mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti
biocidi;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di
presidi medico-chirurgici contenenti bromadiolone impiegati come
rodenticidi;
Decreta:
Art. 1
1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n, 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza
bromadiolone nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto
dalla direttiva 2009/92/CE della Commissione del 31 luglio 2009.
2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza bromadiolone e' stata iscritta nell'allegato
I della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 14, " rodenticidi", di cui all'allegato IV del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il
principio attivo bromadiolone come unica sostanza attiva, e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.