IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.
4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad
applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in
particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
Catania, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi
informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di
Catania, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
Tribunale di Catania.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica.