LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
nell'odierna seduta del 27 luglio 2011; 
  Premesso che: 
    l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28  agosto
1997,  n.  281,  attribuisce  a  questa  Conferenza  la  facolta'  di
promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria  2007)»,  all'art.  1,  comma  1116,   ha   previsto   la
realizzazione  di  un  sistema  integrato  per  il  controllo  e   la
tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale  ed
in rapporto all'esigenza  di  prevenzione  e  repressione  dei  gravi
fenomeni di criminalita' organizzata  nell'ambito  dello  smaltimento
illecito dei rifiuti; 
    il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  concernente
«Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale», all'art. 2, comma 24, ha riproposto l'istituzione di  un
sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  ai
fini della trasmissione e raccolta  di  informazioni  su  produzione,
detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; 
    la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Conversione in legge con
modificazioni del  decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  inerente
provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di   termini   e   della
partecipazione italiana a missioni internazionali», all'art.  14-bis,
concernente il «Finanziamento del sistema  informatico  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti»,  ha   demandato   al   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione  di
uno  o  piu'  decreti  per  definire  i  tempi  e  le  modalita'   di
attivazione, nonche' le date di operativita' del sistema  informatico
di controllo della tracciabilita' dei  rifiuti,  le  informazioni  da
fornire, le modalita' di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le
modalita' di interconnessione ed interoperabilita' con altri  sistemi
informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita'  con
le quali le informazioni contenute nel sistema  informativo  dovranno
essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di  controllo,
nonche' l'entita' dei contributi  da  porre  a  carico  dei  soggetti
obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema; 
    il  Sistema  di  tracciabilita'  dei   rifiuti   sostituira'   il
«formulario dei rifiuti», il «registro di  carico  e  scarico»  e  il
«modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»; 
    la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
UE, ha stabilito che gli Stati membri adottano le  misure  necessarie
affinche' la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio  ed
il trattamento dei rifiuti pericolosi siano  eseguiti  in  condizioni
tali da garantire la protezione dell'ambiente e della  salute  umana,
comprese  le  misure  volte  a  garantire  la  tracciabilita'   dalla
produzione alla destinazione  finale  ed  il  controllo  dei  rifiuti
pericolosi; 
    il  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26  aprile  2011)  «Regolamento  recante
istituzione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'   dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 189  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»
disciplina l'attivazione ed il funzionamento del sistema  informatico
di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  in  sigla  SISTRI,
raccogliendo in un testo unico  coordinato  i  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  17
dicembre 2009 (pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale del 13 gennaio 2010),  del  15  febbraio  2010  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010),  del  9  luglio
2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010),
del 28 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010); 
    il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga l'entrata in vigore  del
Sistema SISTRI: 
    al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano piu'
di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e  per  i
trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle
3.000 tonnellate; 
    al 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250
a 500 dipendenti e «Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i  rifiuti
urbani della Regione Campania»; 
    al 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50
a 249 dipendenti; 
    al 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10
a 49  dipendenti  e  i  trasportatori  che  sono  autorizzati  per  i
trasporti annui fino a 3.000 tonnellate; 
    per i produttori di rifiuti pericolosi  che  abbiano  fino  a  10
dipendenti l'entrata in vigore del Sistri deve essere individuata, ai
sensi del decreto-legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da  un  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e non
puo' essere antecedente al 1° giugno 2012; 
  Tenuto conto che: 
    il nuovo sistema di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti
riveste grande rilevanza  ai  fini  del  contrasto  dei  fenomeni  di
illegalita' e  di  corruzione  nel  settore  dei  rifiuti  garantendo
maggiore tutela dell'ambiente, della sicurezza  e  della  salute  dei
cittadini; 
    il sistema informatico  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti, denominato SISTRI, consente di informatizzare i processi  ed
i   flussi   documentali,   in   sostituzione   del   Formulario   di
Identificazione dei Rifiuti, del Modello Unico di Dichiarazione e del
Registro di Carico e Scarico, cio' al fine di conoscere e  monitorare
in tempo reale l'intero  ciclo  di  gestione  dei  rifiuti  speciali,
pericolosi e  non  pericolosi  (dalla  produzione  al  trasporto,  al
recupero e allo smaltimento) e dei  rifiuti  urbani  per  la  Regione
Campania,  nonche'  di  assicurare  la  completa  tracciabilita'  dei
medesimi sul territorio nazionale; 
    la gestione informatica dei  dati  attinenti  alla  gestione  del
ciclo dei rifiuti avviene attraverso  l'istituzione  in  Roma  di  un
primario Centro Operativo in cui affluiscono tutti i  dati  trasmessi
dagli  operatori  attraverso  l'utilizzo  di   apparati   elettronici
denominati,  rispettivamente,  «dispositivo  USB»,  «Black   Box»   e
«Videosorveglianze» che  vengono  concessi  in  comodato  d'uso  agli
operatori tenuti alla comunicazione dei predetti dati; 
    l'art. 24 del D.M. 18 febbraio 2011 prevede  che  il  sistema  di
controllo   e   tracciabilita'   dei   rifiuti   sia    interconnesso
telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui  all'art.  189  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo  le  modalita'  di
interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti  dal
centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(CNIPA); 
    la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione
degli stessi siano definiti dal Ministero, sentita l'ISPRA; 
    l'art. 25, comma 1, del D.M. 18  febbraio  2011  prevede  che  le
informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili  agli  organi
deputati alla  sorveglianza  e  all'accertamento  degli  illeciti  in
violazione  della  normativa  in  materia  di  rifiuti  nonche'  alla
repressione dei traffici illeciti e degli  smaltimenti  illegali  dei
rifiuti di cui all'art. 195,  comma  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, secondo modalita' da definirsi  mediante  uno  o
piu'  accordi  tra  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede
che il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo
svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  controllo   alle   Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono  tenute  a
rendere disponibili tali dati alle province; 
    l'art. 189 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni  stabilisce  che  il  Catasto  dei  rifiuti,  istituito
dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 e' articolato in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente; 
    l'art. 197, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni stabilisce che, in attuazione  dell'art.  19
del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  26749,  alle  Province
competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,  ed  in
particolare: 
      a) il controllo e la verifica degli interventi di  bonifica  ed
il monitoraggio ad essi conseguenti; 
      b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione  e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi   compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla  parte
quarta del presente decreto; 
      c) la verifica ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti  per
l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di  cui
agli articoli 214, 215, e 216; 
      d) l'individuazione, sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale di coordinamento  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750 , ove gia'  adottato,  e
delle previsioni di cui all'art. 199,  comma  3,  lettere  d)  e  h),
nonche' sentiti l'autorita' d'ambito ed i Comuni, delle  zone  idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche' delle zone non idonee  alla  localizzazione  di  impianti  di
recupero e di smaltimento dei rifiuti; 
    l'art. 197,  comma  5,  del  richiamato  decreto  legislativo  n.
152/2006, prevede che nell'ambito delle competenze di cui al comma 1,
le Province sottopongano ad adeguati controlli periodici gli  enti  e
le  imprese  che  producono  rifiuti  pericolosi,  le   imprese   che
raccolgono  e  trasportano  rifiuti  a  titolo   professionale,   gli
stabilimenti e le  imprese  che  smaltiscono  o  recuperano  rifiuti,
curando, in particolare, che vengano  effettuati  adeguati  controlli
periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure  semplificate  di
cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i  controlli  concernenti  la
raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino,  in  primo
luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti; 
    l'art. 26 del D.M. 18 febbraio 2011 affida all'ISPRA  -  Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - il  compito  di
organizzare il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso  la
costituzione e la gestione del catasto  telematico  interconnesso  su
rete nazionale e articolato nella banca dati anagrafica, nella  banca
dati contenente le  informazioni  sulla  produzione  e  gestione  dei
rifiuti trasmesse  dal  SISTRI  e  nella  banca  dati  contenente  le
informazioni relative alle autorizzazioni ed alle comunicazioni degli
impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti; 
    la legislazione vigente affida alle Regioni, alle Province ed  ai
Comuni  la  competenza,  rispettivamente,  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di  gestione  dei
rifiuti; 
    gli articoli 208, 209, 211, 213,  214,  215  e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 205/2010 di recepimento  della  direttiva  2008/98/CE,
prevedono  che  le  Amministrazioni  competenti  al  rilascio   delle
autorizzazioni comunichino  al  Catasto  dei  rifiuti  attraverso  il
Catasto telematico gli elementi identificativi delle autorizzazioni; 
    la legislazione vigente affida alle amministrazioni  regionali  e
territoriali compiti in materia di organizzazione sul territorio  dei
servizi di gestione dei rifiuti, nonche' la definizione di  politiche
ambientali  orientate  a  favorire  la  raccolta  differenziata,   il
recupero ed il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti; 
    l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come
modificato dal decreto legislativo. 205/2010,  di  recepimento  della
direttiva 2008/98/CE, prevede  che  possono  aderire  al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),   su   base
volontaria, i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse  dalla
regione Campania; 
  Considerato che: 
    l'art. 9, comma 2, lett. e), del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, prevede che questa Conferenza assicura  lo  scambio  di
dati  e  informazioni  tra  Governo,  Regioni,  Province,  Comuni   e
Comunita' montane  nei  casi  di  sua  competenza,  anche  attraverso
l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali
e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6 dello stesso  decreto
legislativo n. 281 del 1997; 
    con l'avvenuta approvazione del decreto legislativo n. 205 del  3
dicembre 2010, concernente il  recepimento  della  direttiva  europea
2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti,  e'  stato  completato  il  quadro
giuridico di  riferimento  per  l'operativita'  del  SISTRI,  con  la
definizione del regime sanzionatorio; 
    ai  sensi  dell'art.  15  della  legge  n.  241  del   1990,   le
Amministrazioni pubbliche possono concludere  tra  loro  accordi  per
disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di  attivita'   di
interesse comune; 
    e'  indispensabile  che  le  Amministrazioni  pubbliche   operino
congiuntamente ed in una logica d'insieme per superare le difficolta'
applicative e per conseguire  un  migliore  e  sempre  piu'  efficace
funzionamento del SISTRI al fine di garantire  maggiore  controllo  e
trasparenza del sistema; 
    e' importante assicurare la  concreta  attivazione  delle  banche
dati attraverso le quali e' possibile l'organizzazione  ed  il  pieno
funzionamento del Catasto dei rifiuti per via informatica; 
    e', altresi', prioritario dare la possibilita'  agli  utenti  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti di  gestire  in
via automatica tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  corretta
movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale; 
    il SISTRI  deve  rappresentare  uno  strumento  di  una  politica
ambientale piu' mirata al conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela
ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini
che presuppone,  necessariamente,  una  maggiore  condivisione  delle
scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni  coinvolte
a livello territoriale; 
  Considerato il ruolo e le funzioni che le amministrazioni regionali
e  territoriali  e  l'ISPRA  sono  chiamati   a   svolgere   per   il
conseguimento delle finalita' sopra richiamate; 
  Considerata l'esigenza di garantire la tracciabilita' dei  rifiuti,
mediante uno stretto, reciproco coordinamento  interistituzionale  ai
fini di una  piu'  costruttiva  e  partecipata  strategia  di  tutela
ambientale del territorio; 
  Visto lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare con nota dell'8  giugno  2011,
finalizzato a garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle
autorizzazioni  e  sulle  comunicazioni   relative   alle   procedure
semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto
Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema  sulla
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Considerato che nella riunione  tecnica  del  12  luglio  2011,  le
Regioni, nel concordare con  il  percorso  individuato  dal  predetto
Ministro per la trasmissione dei dati autorizzativi, hanno presentato
una  serie  di  emendamenti,  in  gran  parte  condivisi,   ritenendo
opportuno  soprattutto  inserire  nello  stesso  Accordo   anche   le
modalita' di trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal
SISTRI alle Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento  dei
compiti istituzionali a loro attribuiti; 
  Visto il successivo schema  di  Accordo,  trasmesso  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot.
GAB-2011-0022508 del 26 luglio 2011 e diramato  dalla  Segreteria  di
questa Conferenza con nota prot. 3783 del 27 luglio 2011,  concordato
con le Regioni e le Province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'ISPRA; 
  Acquisito  nella  seduta  odierna  l'assenso   del   Governo,   dei
Presidenti delle Regioni  e  delle  Province  autonome,  dell'ANCI  e
dell'UPI; 
 
                          Sancisce accordo 
 
                               Art. 1 
 
  Al fine di garantire un'efficace gestione delle informazioni  sulle
autorizzazioni  e  sulle  comunicazioni   relative   alla   procedure
semplificate,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni  e  l'ISPRA,
mettono in atto tutte le iniziative, previste dal  presente  Accordo,
volte al raggiungimento di  detta  finalita',  attraverso  anche  una
opportuna azione di coordinamento svolta dal Ministero. 
 
              Avvertenza: Gli allegati sono  reperibili  in  pdf  sul
          sito    della    Conferenza     Unificata     all'indirizzo
          www.conferenzaunificata.it