IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli; 
 
VISTO  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   543/2011,   della
Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e  degli  ortofrutticoli  trasformati,  che  ha  abrogato  il
regolamento (CE) n.1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007; 
 
VISTO  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   585/2011,   della
Commissione del 17/06/2011 recante misure  eccezionali  temporanee  a
supporto del settore ortofrutticolo  colpito  dalla  grave  crisi  di
mercato a seguito dei casi  di  contaminazione  da  escherechia  coli
verificatisi in Germania; 
 
VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417,  pubblicato
nella Gazzetta Uficiale n. 257 del 3 novembre 2008 , con il quale  e'
stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di
programmi   operativi   sostenibili   sul   mercato   ortofrutticolo,
aggiornata con il decreto ministeriale 30 settembre  2010,  n.  8446,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2010; 
 
VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n.  3932  e  successive
modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Uficiale  n.  185
dell' 11 agosto 2009, con il quale sono state fissate le disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi; 
 
RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti per  garantire  la
tempestiva attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011,
anche con il ricorso a disposizioni  in  deroga  a  quelle  stabilite
nella vigente normativa nazionale, limitatamente al  periodo  dal  26
maggio 2011 al 30 giugno 2011. 
 
                              DECRETA: 
 
                               Art. 1 
       (Importo massimo del sostegno per i ritiri dal mercato) 
 
1. Nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, ai
prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 585/2011, ritirati dal mercato, si applicano i seguenti valori del
supporto massimo, compresivi della quota a carico dell'Unione Europea
e della quota a carico delle organizzazioni di produttori: 
 
Pomodori                CN 07020000                 7,25 €/100 kg 
Lattughe                CN07051100 e CN 07051900   31,00 €/100 kg 
Indivie ricce e         CN 07052900                31,00 €/100 kg 
Scarole                                                              
    
Cetrioli                CN07070005                 19,20 €/100 kg 
Peperoni dolci          CN07096010                 35,60 €/100 kg 
Zucchine                CN07099070                 23,60 €/100 kg 
 
2. Gli importi indicati nella parte B dell'allegato I al  regolamento
di esecuzione (UE) n. 585/2011, a totale carico dell'unione  europea,
sono aggiunti agli importi di cui al comma 1. 
 
3. I valori del supporto massimo per le lattughe, le indivie ricce  e
le scarole e le zucchine, di cui al paragrafo 1,  sostituiscono,  per
il periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, quelli
indicati  per  i  medesimi   prodotti,   nell'allegato   al   decreto
ministerile 11 maggio 2009  n.  3932,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 28 dicembre 2010 n. 10388. 
 
                               Art. 2 
(Importo massimo del sostegno per la mancata raccolta e  la  raccolta
                      prima della maturazione) 
 
1. Nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, ai
prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 585/2011, per i quali e' stata effettuata la mancata raccolta o la
raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori  del
supporto massimo riferiti ad ettaro, compresivi della quota a  carico
dell'unione Europea e della quota a carico  delle  organizzazioni  di
produttori: 
    

Prodotto           €/100 kg     Resa media     Massimale   Indennizzo
                              2006-2007-2008   di spesa   massimo (€/ha)
                                  (ql/ha)       (€/ha)        (90%)

Pomodori             7,25           316        2.290,76     2.061,68
Lattughe, indivie   31,00           195        6.045,00     5.440,50
ricce e scarole
Cetrioli            19,20           249        4.780,80     4.032,72
Peperoni            35,60           207        7.369,20     6.632,28
Zucchine            23,60           208        4.908,80     4.417,92

    
2. Agli importi di cui al  paragrafo  1,  sono  aggiunti  i  seguenti
importi, a totale carico dell'Unione  Europea,  derivati  dai  valori
indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 585/2011: 
    

Prodotto           €/100 kg     Resa media     Massimale   Indennizzo
                              2006-2007-2008   di spesa   massimo (€/ha)
                                  (ql/ha)       (€/ha)        (90%)

Pomodori            33,2            316       10.491,20     9.442,08
Lattughe, indivie   38,09           195        7.585,50     6.826,95
ricce e scarole
Cetrioli            24,0            249        5.976,00     5.378,40
Peperoni            44,4            207        9.190,80     8.271,72
Zucchine            29,6            208        6.156,80     5.541,12

    
                               Art. 3 
    (Produttori non associati alle organizzazioni di produttori) 
 
1. Al fine di evitare discriminazioni, i produttori non associati  ad
organizzazioni di produttori  possono  effettuare  le  operazioni  di
ritiro dal mercato, ad esclusione del  ritiro  per  la  distribuzione
gratuita,  per  il  tramite  delle   organizzazioni   di   produttori
riconosciute. 
 
2.  Le  organizzazioni  di  produttori  riconosciute   accettano   le
richieste dei produttori non associati, salvo che  nel  caso  in  cui
esistono fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata  o
nel caso in cui la struttura operativa o  amministrativa  disponibile
non ne consente la ricevibilita'. 
 
3. Nelle aree dove i produttori non associati  ad  organizzazioni  di
produttori non possono accedere alle  operazioni  di  ritiro  per  il
tramite delle organizzazioni di produttori  a  causa  della  limitata
diffusione delle stesse o delle loro strutture, o  per  altri  motivi
debitamente  giustificati,  detti  produttori  sono   autorizzati   a
sostituire il contratto con le organizzazioni di  produttori  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
585/2011,    con    una    comunicazione    all'Organismo    pagatore
territorialmente competente. 
 
                               Art. 4 
(Modifica dei programmi operativi e comunicazioni delle operazioni di
                             intervento) 
 
1.  Qualora  l'attivazione  degli  interventi  di  cui  al   presente
regolamento  comporta  la  necessita'  di  modifica   dei   programmi
operativi ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2009, n.  3932,
le organizzazioni di produttori  presentano  i  programmi  modificati
alla Regione o Provincia autonoma competente, al piu' tardi entro  il
30 settembre 2011. 
 
2. Le condizioni di equilibrio stabilite  nella  Strategia  nazionale
adottata con decreto  ministeriale  25  settembre  2008,  n.  3417  e
successive modifiche e integrazioni, non si  applicano  in  relazione
agli interventi attivati ai sensi del presente decreto. 
 
3. Al fine di garantire il  regolare  svolgimento  dei  controlli  da
parte  degli  Organismi  pagatori,  non  potranno  essere  ammessi  a
supporto  gli  interventi  effettuati  a  seguito  di   comunicazioni
incomplete o inviate  successivamente  ai  termini  prescritti  nelle
disposizioni  adottate  dall'AGEA   in   conformita'   al   comma   1
dell'articolo 5 del presente decreto. 
 
                               Art. 5 
                       (Autorita' competenti) 
 
1. L'AGEA adotta, con propri provvedimenti le disposizioni necessarie
all'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011. 
 
2. Le disposizioni adottate dall'AGEA ai sensi del comma  1,  possono
derogare alle disposizioni vigenti, limitatamente alle operazioni  di
ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di  mancata
raccolta, effettuate nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e  il
30 giugno 2011. 
 
3. L'AGEA e  gli  Organismi  pagatori  sono  le  autorita'  nazionali
competenti  a  ricevere  le  comunicazioni  delle  Organizzazioni  di
produttori nonche' dei produttori non associati ad organizzazioni  di
produttori, relativamente alle operazioni  di  raccolta  prima  della
maturazione, di mancata raccolta, nonche' alle operazioni  di  ritiro
effettuate  in  assenza  di  sottoscrizione  di  contratti   con   le
organizzazioni di produttori. 
 
4. L'AGEA e' l'autorita'  nazionale  competente  a  trasmettere  alla
Commissione ogni comunicazione prevista dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 585/2011. 
 
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono inviate anche al Ministero
per le politiche agricole, alimentari e forestali. 
 
Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 giugno 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 5, foglio n. 110