IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e  ala
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 13  luglio  2010  presentata  dall'impresa  W.
Neudorff GmbH KG con sede legale  in  Emmerthal  (Germania),  An  der
Mühle  3,  diretta  ad  ottenere  la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato NEU 1280 M  contenente  la  sostanza  attiva
fosfato ferrico; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e Istituto superiore di sanita',  per  l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva fosfato ferrico, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194 fino  al  31  ottobre  2011  in  attuazione  della
direttiva 2001/87/CE della commissione del 12 ottobre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva fosfato ferrico, nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot.  13541  con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'impresa  W.  Neudorff  GmbH  KG  ha  presentato  la  documentazione
richiesta  dall'ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler   variare   la
denominazione del prodotto in «Derrex»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Derrex» fino  al  31  dicembre
2015 data di scadenza  dell'iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  della  sostanza  attiva  fosfato
ferrino; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa W.  Neudorff  GmbH  KG,  con  sede  legale  in  Emmerthal
(Germania), An der Mühle 3, e' autorizzata ad immettere in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato DERREX  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2015,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza  attiva  fosfato  ferrico  nell'Allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1  -
1,5 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere W. Neudorff GmbH KG
- D-21337 Lüneburg, Germania. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15023. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello