IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente
«Misure transitorie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e ala
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 13 luglio 2010 presentata dall'impresa W.
Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der
Mühle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato NEU 1280 M contenente la sostanza attiva
fosfato ferrico;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il
Ministero della salute e Istituto superiore di sanita', per l'esame
delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di
Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza
attiva fosfato ferrico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2011 in attuazione della
direttiva 2001/87/CE della commissione del 12 ottobre 2001;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di
scadenza della sostanza attiva fosfato ferrico, nell'Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10
novembre 2010;
Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in
questione;
Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13541 con
la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;
Vista la nota pervenuta in data 10 maggio 2011 da cui risulta che
l'impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione
richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la
denominazione del prodotto in «Derrex»;
Ritenuto di autorizzare il prodotto «Derrex» fino al 31 dicembre
2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva fosfato
ferrino;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;
Decreta:
L'impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal
(Germania), An der Mühle 3, e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato DERREX con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della
sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1 -
1,5 - 5 - 10 - 20 - 25.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere W. Neudorff GmbH KG
- D-21337 Lüneburg, Germania.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15023.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2011
Il direttore generale: Borrello