IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
   Vista l'istanza del sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a
El Youssoufia (Marocco) cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.   16   del   decreto   legislativo n.   206/07,   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato che il richiedente Sig. Chentouf  e'  in  possesso  del
titolo accademico Laurea  in  Giurisprudenza,  conseguito  presso  1'
Universita' «Kadi Ayad» di Marrakech nella sessione giugno 1998; 
  Considerato che e' iscritto  presso  1'«Ordine  degli  Avvocati  di
Tangeri» dal 29 gennaio 2003; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003  n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza del percorso  formativo  acquisito  dalla  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 1° aprile 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di "avvocato" e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Considerato che il sig. Chentouf Brahim e' in possesso del permesso
di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lucca  in  data  21  giugno
2010 con scadenza il 20 giugno 2012 per lavoro subordinato; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Al Sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio  1971  a  El  Youssoufia
(Marocco),  cittadino   marocchino,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale in suo possesso, quale titolo valido  per  l'iscrizione
all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in  Italia,
fatta salva la perdurante validita' del permesso di  soggiorno  e  il
rispetto delle quote dei flussi migratori; 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per   lavoro
autonomo, ai sensi,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo n.  286/1998  e   successive   modificazioni;   Al   fine
dell'iscrizione stessa, la richiedente dovra' pertanto acquisire - ai
sensi  dell'arrt.  39  comma  7  del decreto  del  Presidente   della
Repubblica e  successive   modificazioni   -   l'attestazione   della
Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle  quote  su
indicate; 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie:  1)
diritto penale, 2)  diritto  civile  3)  diritto  costituzionale,  4)
diritto   commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)    diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale,  9)  diritto  internazionale  privato,  10)   deontologia   e
ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  dell'uno  e  dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
 
    Roma, 18 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano