IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a
El Youssoufia (Marocco) cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato;
Considerato che il richiedente Sig. Chentouf e' in possesso del
titolo accademico Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso 1'
Universita' «Kadi Ayad» di Marrakech nella sessione giugno 1998;
Considerato che e' iscritto presso 1'«Ordine degli Avvocati di
Tangeri» dal 29 gennaio 2003;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il
riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191
(regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato) al fine della determinazione della prova
attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche'
della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115,
i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della
disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba
essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova
attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena
corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di
non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia
conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto
corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine
quindi del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente;
Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 1° aprile 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria in atti allegato;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia per
l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in
possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
Considerato che il sig. Chentouf Brahim e' in possesso del permesso
di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lucca in data 21 giugno
2010 con scadenza il 20 giugno 2012 per lavoro subordinato;
Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Al Sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a El Youssoufia
(Marocco), cittadino marocchino, e' riconosciuto il titolo
professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia,
fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori;
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
autonomo, ai sensi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto
legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; Al fine
dell'iscrizione stessa, la richiedente dovra' pertanto acquisire - ai
sensi dell'arrt. 39 comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni - l'attestazione della
Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su
indicate;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1)
diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4)
diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e
ordinamento forense.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Roma, 18 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano