IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza di Mari Mariolina, nata il 23 novembre 1962 a
Monza, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo
professionale di cui e' in possesso ai tini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso
l'Universita' Statale di Milano in data 22 marzo 2004;
Considerato che la medesima risulta di avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo;
Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 9
ottobre 2006;
Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato
in data 6 agosto 2007;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del
10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti
nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'Ilustre
colegio de Abogados" di Madrid dal 20.9.2010;
Preso atto che inoltre l'istante ha documentato di aver svolto
esperienza professionale in Spagna;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere
superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la
professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di
preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere
superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la
misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale
dell'interessata;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, con il
conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense,
si e' ritenuto che non e' rilevante ai fini di una riduzione della
prova da applicare i certificati attestanti la esperienza
professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attivita' su
questioni vertenti il diritto spagnolo;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 1° aprile 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla Sig.ra Mari Mariolina, nata il 23 novembre 1962 a Monza,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
"abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al
superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua
italiana:
a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La
commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto
superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli
avvocati.
Roma, 18 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano