IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Mari Mariolina,  nata  il  23  novembre  1962  a
Monza, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16
del decreto  legislativo n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai tini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
ottenuto  in  Italia,  laurea  in  giurisprudenza  conseguita  presso
l'Universita' Statale di Milano in data 22 marzo 2004; 
  Considerato che la medesima risulta di avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessata ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza del  9
ottobre 2006; 
  Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense  come  attestato
in data 6 agosto 2007; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami  previsti
nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che  ha  documentato  di  essere  iscritta  all'Ilustre
colegio de Abogados" di Madrid dal 20.9.2010; 
  Preso atto che inoltre l'istante  ha  documentato  di  aver  svolto
esperienza professionale in Spagna; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  la  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, con il
conforme parere del rappresentante del Consiglio  nazionale  forense,
si e' ritenuto che non e' rilevante ai fini di  una  riduzione  della
prova  da  applicare   i   certificati   attestanti   la   esperienza
professionale maturata in Spagna  in  quanto  riguarda  attivita'  su
questioni vertenti il diritto spagnolo; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla Sig.ra Mari Mariolina, nata  il  23  novembre  1962  a  Monza,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"abogado" di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento  e'  subordinato  al
superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua
italiana: 
    a) Unica prova orale su due materie: una prova su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente  al  recapito  indicato  nella  domanda.  La
commissione rilascia all'interessata  certificazione  dell'  avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
 
    Roma, 18 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano