IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di De Gasperi Graziella nata il 29  agosto  1957  a
Galliate, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo  professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia
della professione di "avvocato"; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli Studi di
Milano in data 6.4.2005; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 5.7.2007; 
  Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense nell'anno 2007 ; 
  Preso atto che la richiedente  ha  documentato  un'attestazione  di
frequenza a un corso pratico per la preparazione della prova  scritta
dell'esame di avvocato e inoltre l'iscrizione alla  Sezione  speciale
come Avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
15.7.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del 28.4.2010,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di  essere  iscritta  all'  "Ilustre
colegio d'Abogados de Lorca" come attestato in data 28.12.2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  la  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Considerato che nella conferenza di  servizi  del  1.4.2011  si  e'
ritenuto  di  non  attribuire  ulteriore  rilevanza  ai   certificati
attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia  in  quanto  tale
formazione verte su materie diverse rispetto a quelle  oggetto  della
misura compensativa stessa; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1.4.2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra De Gasperi Graziella nata il 29 agosto 1957 a Galliate,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli avvocati.  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al
superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua
italiana: 
    a) Unica prova orale su due materie: una prova su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente  al  recapito  indicato  nella  domanda.  La
commissione rilascia all'interessata  certificazione  dell'  avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano