IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di
servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita'
e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne
il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione
e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento
dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche
attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le Autorita' indipendenti, ed esclusi gli
Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le
Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
amministrazioni che utilizzano non piu' di una autovettura di
servizio. Non si applicano, altresi', alle autovetture adibite ai
servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale, della
difesa e della sicurezza militare, nonche' ai servizi ispettivi
relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.