IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante
"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia, nonche' modifiche alla direttiva 92/42/CEE", ed
in particolare l'art. 12, che stabilisce che gli allegati al decreto
legislativo stesso possono essere modificati e integrati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
conformita' alle direttive e alle decisioni della Commissione
Europea;
Vista la decisione della Commissione 2007/74/CE, che fissa valori
di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia
elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto in particolare l'art. 2 della soprariportata decisione, che
prevede che, in caso di scarti di temperatura sul territorio
nazionale superiori a 5°C, lo Stato membro ha facolta', previa
notifica alla Commissione, di utilizzare piu' zone climatiche ai fini
del calcolo dei valori di rendimento di riferimento;
Considerato che le caratteristiche climatiche del territorio
nazionale, come risultanti da elaborazione ISTAT su dati 2007
soddisfano le condizioni previste dalla decisione citata ai punti
precedenti;
Vista la decisione della Commissione 2008/952/CE, che stabilisce
linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo della
direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n.20, dal 1° gennaio 2011 l'energia prodotta da cogenerazione ad alto
rendimento deve essere determinata in conformita' al metodo definito
dalla disciplina europea;
Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare gli allegati al
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, in modo conforme alle
predette decisioni della Commissione Europea.
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed abrogazioni
1. Gli allegati I, II e III al decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n.20, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti allegati al
presente decreto.
Allegato I Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente
decreto.
Allegato II Calcolo della produzione da cogenerazione.
Allegato III Metodo di determinazione del rendimento del processo
di cogenerazione.
2. Sono approvati gli allegati IV, V, VI e VII, recanti
integrazioni al metodo di calcolo dell'energia da cogenerazione ad
alto rendimento, relativamente a:
a) allegato IV - valori di rendimento di riferimento per la
produzione separata di energia elettrica;
b) allegato V - valori di rendimento di riferimento per la
produzione separata di calore;
c) allegato VI - fattori di correzione legati alle condizioni
climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di
riferimento per la produzione separata di energia elettrica;
d) allegato VII - fattori di correzione legati alle perdite evitate
sulla rete.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
Prestigiacomo