IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare:
l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione
combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio
di energia rispetto alle produzioni separate;
l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione
del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria
dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche
rinnovabili, mediante cogenerazione;
l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da
cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11,
comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che
definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di
energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del
decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002)
Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante
«Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE» (di
seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in particolare:
l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli Stati
membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della
Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: CAR), stabilisce
che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente
alle condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del
decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e
successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto
al rilascio della garanzia di origine di elettricita' da CAR
designando il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A quale
soggetto incaricato di rilasciarla;
l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla CAR
l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici
derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle
disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia
elettrica e del gas;
l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al
comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;
l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23
luglio 2009, n.99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti
titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in
attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239
come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo 115/2008), e
successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, concernente i
certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera t) e 10,
istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per
impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non
superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento;
Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare:
l'art. 30 comma 11 che:
prevede che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al
secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07
sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni,
limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di
nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti
di impianti esistenti;
indica che il regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del
risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia
autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di
sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri
dell'Unione Europea, al fine di perseguire l'obiettivo
dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;
prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
siano stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la
non cumulabilita' delle forme incentivanti;
l'art. 33 che definisce le «reti interne di utenza»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito:
decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4,
secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme
applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno
diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli incentivi
definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 99/2009,
ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della
medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, purche', in ciascuno degli anni,
continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili
alla data di entrata in esercizio;
Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n.164 e la nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 79/1999;
Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti
decreti del 20 luglio 2004;
Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del
decreto legislativo 20/2007;
Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto rendimento
al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia,
posti dal Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto in
attuazione della direttiva 2006/32/CE;
Ritenuto opportuno definire un regime di sostegno, attraverso il
sistema dei citati certificati bianchi, che dia prevedibilita' al
valore dell'incentivo, in modo da sostenere gli investimenti
necessari per sviluppare il potenziale della cogenerazione ad alto
rendimento;
Ritenuto necessario attribuire gli incentivi sulla base
dell'effettivo rendimento degli impianti qualificati come
cogenerativi ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della
loro entrata in esercizio, ovvero sulla base di risparmi di energia
primaria, derivanti dalla produzione di energia termica ed energia
elettrica, utilizzando coefficienti correttivi per tener conto delle
diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale utilizzo dell'energia
attraverso reti di teleriscaldamento;
Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici incentivi previsti
dalla legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti di sostegno
previsti dalla normativa a favore della cogenerazione, garantendo la
non cumulabilita' di alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di
concorrenza sul mercato interno, nonche' del valore economico sul
mercato nazionale dell'energia prodotta, in modo da mantenere il
livello del sostegno in linea con quanto riconosciuto alla CAR nei
principali Stati Membri dell'Unione Europea
Decreta:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime
di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09, per
la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano:
a) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove
unita' di cogenerazione ovvero come rifacimento di unita' esistenti
secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal
7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo
20/2007;
b) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative
ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio
dell'unita' medesima, secondo le modalita' ed i criteri e nei limiti
indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.