IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'Impresa Barclay
Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown
Way, Damastown Industrial Park,Mulhuddart,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato   Glyphoflash
Biograde 360 contenente la sostanza attiva glifosate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e  l'Istituto  scientifico  valutatore  Centro
internazionale per gli antiparassitari e  la  prevenzione  sanitaria,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 26 marzo 200 l di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione  dell'istituto  scientifico  sopra  citato  in
merito  alla  documentazione   tecnico   -   scientifica   presentata
dall'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd a sostegno  dell'  istanza
di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7276 con  la
quale e' stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  Barclay  Chemicals  (R  &  D)   Ltd   ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Glypho-Flash Biograde 360  fino
al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della  sostanza  attiva
glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei  dati  tecnico
scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in  Dublino
(Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park,  Mulhuddart,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato GLYPHO-FLASH BIOGRADE  360  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva glifosate nell' Allegato I. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie  da  ml  250-500;   l
1-2-5-10-20-200-1000. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Barclay  Chemicals
Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14836. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello