IL DIRETTORE GENERALE 
   della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - ufficio VII 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concerne il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio  ottobre  2009  relativo  all'immissione  sul  mercato  dei
prodotti fitosanitari e che abroga le dir del Consiglio 79/117/CEE  e
91/414/CEE  ed  in  particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  28
luglio 2004, n.  260,  e  il  decreto  ministeriale  3  aprile  2007,
concernenti l'attuazione delle  direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE  e
2006/8/CE,   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 9 dicembre 2008, e successiva integrazione del
5 marzo 2009, presentata dall'Impresa Basf Italia Srl con sede legale
in Cesano Maderno (Monza-Brianza)  -  via  Marconato  8,  diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
HEADLINE contenente la sostanza attiva pyraclostrobin; 
  Viste le convenzioni del 1º settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto
superiore di sanita', Centro internazionale per gli antiparassitari e
la prevenzione sanitaria, Universita' degli studi di Milano -  MURCOR
e Universita' degli studi di Pisa - Dipartimento  di  biologia  delle
piante agrarie, per l'esame delle istanze  di  prodotti  fitosanitari
corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio
2014,  della  sostanza  attiva  pyraclostrobin  nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione  della
direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004; 
  Vista  la   valutazione   del   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari  e  la   prevenzione   sanitaria   in   merito   alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata   dall'Impresa   Basf
Italia Srl a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24 giugno 2011 con la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da  presentarsi  entro
dodici mesi dalla nota sopra citata; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da  cui  risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in COMET 250 EC; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31  maggio
2014  data  di  scadenza  dell'iscrizione   della   sostanza   attiva
pyraclostrobin nel suddetto Allegato I, fatta salva la  presentazione
dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB)  -
via Marconato 8 e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario denominato COMET 250 EC  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 maggio 2014, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva pyraclostrobin nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E'  fatto  salvo  ogni  eventuale  successivo   adeguamento   delle
condizioni di autorizzazione del  prodotto  fitosanitario,  anche  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,7-1-3-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Basf Espanola S.A. -
Tarragona (Spagna). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14769. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello