IL DIRETTORE GENERALE 
   della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - ufficio VII 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 8, comma
1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano  ad
applicarsi,  ex  art.  80  del   regolamento   (CE)   1107/2009,   le
disposizioni della direttiva medesima; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 10 luglio 2008 presentata  dall'Impresa  Bayer
CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta
ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma
1 del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  del  prodotto
fitosanitario denominato MOVENTO 48 SC contenente la sostanza  attiva
spirotetramat; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto
superiore di sanita', Centro internazionale per gli antiparassitari e
la prevenzione sanitaria, Universita' degli studi di Milano -  MURCOR
e Universita' degli studi di Pisa - Dipartimento  di  biologia  delle
piante agrarie, per l'esame delle istanze  di  prodotti  fitosanitari
corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto  legislativo
194/95; 
  Vista la decisione 2007/560/CE  della  Commissione  europea  del  2
agosto 2007 «che riconosce in linea di  massima  la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva spirotetramat nell'Allegato I della
direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Vista la decisione 2010/671/EU  della  Commissione  europea  del  5
novembre 2010 che consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31
dicembre 2012, le autorizzazioni provvisorie concesse  per  la  nuova
sostanza attiva spirotetramat; 
  Vista  la   valutazione   del   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari  e  la  prevenzione   sanitaria,   in   merito   alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa   Bayer
CropScience  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Viste le note dell'ufficio in data 14 giugno 2011 prot. n. 20113  e
2 agosto 2011 prot. n. 25919 con  le  quali  e'  stata  richiesta  la
documentazione per il completamento dell'iter  autorizzativo  e  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  ai
fini della conferma dell'autorizzazione da presentarsi entro 12  mesi
dalla data di notifica del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2011 da  cui  risulta  che
l'Impresa Bayer  CropScience  Srl  ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'Ufficio per il completamento dell'iter autorizzativo; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  in  questione  fino  al  31
dicembre 2012 conformemente al termine  stabilito  dalla  sopra  cita
decisione  2010/671/EU,  fatta  salva  la  presentazione   dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2012, conformemente al termine stabilito dalla sopra citata decisione
2010/671/EU, l'Impresa Bayer  CropScience  Srl  con  sede  legale  in
Milano, viale Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il  prodotto  fitosanitario  denominato  MOVENTO   48   SC   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  La  succitata  Impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni  di  autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  a
conclusione della valutazione  dei  dati  sopra  citati,  nonche'  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
5-10-20-25-50-100-150-250-500 e litri 1-3-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere  Bayer  CropScience
AG in Dormagen (Germania) e  Bayer  SAS  in  Villefranche  (Francia),
nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello
stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14409. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello