IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Vista la domanda con la quale la sig.ra Bozica Obradovic, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizikalni Terapeut conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista; Considerato che il titolo oggetto della domanda e' identico ad altri per i quali la Conferenza dei servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alla misura compensativa, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Croazia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista; Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni Decreta: 1. Il titolo «Visi Fizikalni Fizioterapeut» rilasciato il 30 marzo 1995 dalla «Sveuciliste u Rijeci» con sede a Rijeci (Croazia) alla sig.ra Bozica Obradovic, nata a Donji Lapac (Croazia) il 28 gennaio 1973, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. 2. La sig.ra Bozica Obradovic e' autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2011 Il direttore generale: Leonardi