IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Krysmann Ines, nata a Gera (Germania) il 29 gennaio 1972, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannt Sozialpadagogin» conseguito in Germania nell'ottobre 2003 - come attestato dalla «Fachhoschule Koblenz» - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito nel settembre 2002 presso la «Fachhoschule Koblenz»; Preso atto che ha documentato di aver maturato esperienza professionale; Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 26 maggio 2011, con il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, ha espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla richiedente e' sostanzialmente pedagogico e pertanto non e' assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia all'assistente sociale iscritto nella sezione A; Rilevato che detto percorso e' adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata e' carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, sussiste la necessita' di applicare delle misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Alla sig.ra Krysmann Ines, nata a Gera (Germania) il 29 gennaio 1972, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione. La richiesta presentata ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e' respinta. Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Principi e fondamenti del servizio sociale; 2) Legislazione sociale. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali. Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relativamente alla materia sopra indicata. Il tirocinio sara' effettuato presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 26 agosto 2011 Il direttore generale: Saragnano