IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Viste le norme contenute nel regio decreto  18  novembre  1923,  n.
2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
contabilita' generale dello Stato,  e  nel  relativo  regolamento  di
esecuzione approvato con regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 125, comma 10,  del  richiamato
decreto legislativo n. 163/2006, il ricorso al sistema in economia e'
ammesso in relazione alla categoria di beni e servizi ed ai  relativi
limiti di spesa, preventivamente  individuati  con  provvedimento  di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo  alle  proprie  specifiche
esigenze; 
  Visto il vigente decreto ministeriale del 3 aprile 2002,  attuativo
del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,  n.  384,
concernente la  individuazione  delle  categorie  e  definizione  dei
limiti di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE»; 
  Considerato che l'art. 358, comma 1,  lettera  f),  del  richiamato
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
abroga, con decorrenza 8 giugno 2011, il decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto  2001,  n.  384,  provvedimento  presupposto  al
succitato decreto ministeriale del 3 aprile 2002; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni
e  servizi  e'  effettuato  previa  verifica  della  inesistenza   di
convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. ed aventi  ad
oggetto il bene o il servizio che si intende acquisire. 
  2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  indicato  in  premessa,  sono  individuate  le
categorie e i limiti di importo per i quali e' ammesso il ricorso  al
sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione  in  economia
di beni e servizi, definito  ai  sensi  dello  stesso  decreto,  come
segue: 
A) Limite di valore, esclusa iva: 125.000 euro 
    a) servizi di  pulizia,  derattizzazione  e  disinfestazione  dei
locali in uso all'amministrazione, nonche' spese per illuminazione  e
riscaldamento degli stessi locali; 
    b) smaltimento dei rifiuti speciali e servizi analoghi; 
    c) spese connesse con  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a
corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed
altre manifestazioni  culturali  e  scientifiche  nell'interesse  del
Ministero, ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di
assistenza, comunque denominati; 
    d) locazione per  brevi  periodi  di  locali,  anche  con  idonee
attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle  iniziative
di cui alla precedente  lettera  c),  ovvero  per  esigenze  diverse,
quando non vi siano locali disponibili sufficienti  o  idonei  locali
demaniali (sono escluse  le  locazioni  espressamente  demandate  per
competenza all'Agenzia del demanio); 
    e)  divulgazione  di  bandi  di  gara,  di   concorso   o   altre
comunicazioni che per legge o regolamento devono essere rese a  mezzo
stampa o altri mezzi di informazione; 
    f) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione e di  impianti
telefonici, di  macchine  da  stampa,  da  riproduzione  grafica,  da
scrivere, da  calcolo  e  da  microfilmatura;  acquisto  di  prodotti
informatici (hardware e software), di apparecchi fotoriproduttori, di
programmi informatici  e  di  apparecchi  hardware,  di  strumenti  o
impianti  telematici,  di  strumenti,  apparecchiature  e   dotazioni
informatiche hardware e software per il controllo degli accessi e  la
vigilanza, apparecchi di  diffusione  sonora  o  televisivi,  nonche'
altri  servizi  informatici   e   attrezzature   tecnico-informatiche
necessarie per il funzionamento degli Uffici; 
    g)   manutenzione   e   assistenza   tecnica   delle    macchine,
attrezzature, impianti e servizi di cui alla precedente lettera f); 
    h)  ideazione,  progettazione  e  realizzazione  di  campagne  di
comunicazione; 
    i) acquisizione di spazi pubblicitari sui mezzi di  comunicazione
di massa tradizionali e non tradizionali; 
    j) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture
e di automezzi in genere, nonche' l'acquisto dei  relativi  materiali
di ricambio ed accessori, la fornitura di carburanti, lubrificanti ed
altri materiali di consumo; 
    k) arredi e riparazione degli stessi; 
    l)  spese  per   lo   svolgimento   di   corsi   di   formazione,
riqualificazione e perfezionamento  del  personale,  ivi  compresi  i
corsi di lingua straniera; 
    m) servizi di vigilanza diurna e notturna; 
    n) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; 
    o) acquisizione  di  beni  e  servizi  rivolti  al  personale  ed
all'utenza ministeriale, ivi compreso il micronido aziendale; 
    p) acquisizione di beni e servizi per la manutenzione  ordinaria,
ripristino ed assistenza tecnica di locali ed impianti. 
B) Limite di valore, esclusa iva: 70.000 euro 
    q)  acquisto  e  rilegatura  di  libri,   riviste,   giornali   e
pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie
di informazione; 
    r) spese di traduzione e interpretariato,  lavori  di  copia,  di
tipografia, litografia e stampa in genere; 
    s)  trasporti,  noli,  spedizioni,  imballaggi,  magazzinaggio  e
facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto  di
generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; 
    t) spese inerenti a  solennita',  feste  nazionali  e  ricorrenze
varie; 
    u) polizze di assicurazione; 
    v) spese di rappresentanza; 
    w) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed  altri  oggetti
necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; 
    x) acquisizione di beni e servizi  connessi  alla  sicurezza  sul
luogo di lavoro, comprese la formazione, la dotazione di  dispositivi
individuali di sicurezza e di vestiario di  servizio,  nonche'  spese
per garantire la sorveglianza sanitaria; 
C) Limite di valore, esclusa iva: 30.000 euro 
    y) acquisto di materiale promozionale, coppe, medaglie,  diplomi,
bandiere ed altra oggettistica per premi e benemerenze; 
    z) servizi fotografici o documentaristici; 
    aa) servizi di grafica e progettazione informatica; 
    bb) spese minute, non previste nei punti precedenti. 
  3. Come espressamente previsto dall'art. 125, comma 10, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  ricorso  all'acquisizione  in
economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: 
    a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio' sia  ritenuto  necessario  o
conveniente per conseguire la prestazione nel  termine  previsto  dal
contratto; 
    b) necessita' di completare le prestazioni  di  un  contratto  in
corso, ivi non previste, se non sia  possibile  imporne  l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo; 
    c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito  della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello  svolgimento  delle
ordinarie  procedure  di  scelta   del   contraente,   nella   misura
strettamente necessaria; 
    d) urgenza, determinata da eventi  oggettivamente  imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali  o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale. 
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze presso questo Ministero e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche'
nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale del Ministero. 
      Roma, 8 giugno 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 12, foglio n. 46