IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Viste le norme contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006; Considerato che, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del richiamato decreto legislativo n. 163/2006, il ricorso al sistema in economia e' ammesso in relazione alla categoria di beni e servizi ed ai relativi limiti di spesa, preventivamente individuati con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; Visto il vigente decreto ministeriale del 3 aprile 2002, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente la individuazione delle categorie e definizione dei limiti di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Considerato che l'art. 358, comma 1, lettera f), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, abroga, con decorrenza 8 giugno 2011, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, provvedimento presupposto al succitato decreto ministeriale del 3 aprile 2002; Decreta: Articolo unico 1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi e' effettuato previa verifica della inesistenza di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. ed aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquisire. 2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicato in premessa, sono individuate le categorie e i limiti di importo per i quali e' ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, definito ai sensi dello stesso decreto, come segue: A) Limite di valore, esclusa iva: 125.000 euro a) servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonche' spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali; b) smaltimento dei rifiuti speciali e servizi analoghi; c) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati; d) locazione per brevi periodi di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera c), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti o idonei locali demaniali (sono escluse le locazioni espressamente demandate per competenza all'Agenzia del demanio); e) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che per legge o regolamento devono essere rese a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; f) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione e di impianti telefonici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo e da microfilmatura; acquisto di prodotti informatici (hardware e software), di apparecchi fotoriproduttori, di programmi informatici e di apparecchi hardware, di strumenti o impianti telematici, di strumenti, apparecchiature e dotazioni informatiche hardware e software per il controllo degli accessi e la vigilanza, apparecchi di diffusione sonora o televisivi, nonche' altri servizi informatici e attrezzature tecnico-informatiche necessarie per il funzionamento degli Uffici; g) manutenzione e assistenza tecnica delle macchine, attrezzature, impianti e servizi di cui alla precedente lettera f); h) ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione; i) acquisizione di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa tradizionali e non tradizionali; j) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere, nonche' l'acquisto dei relativi materiali di ricambio ed accessori, la fornitura di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo; k) arredi e riparazione degli stessi; l) spese per lo svolgimento di corsi di formazione, riqualificazione e perfezionamento del personale, ivi compresi i corsi di lingua straniera; m) servizi di vigilanza diurna e notturna; n) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; o) acquisizione di beni e servizi rivolti al personale ed all'utenza ministeriale, ivi compreso il micronido aziendale; p) acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ordinaria, ripristino ed assistenza tecnica di locali ed impianti. B) Limite di valore, esclusa iva: 70.000 euro q) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; r) spese di traduzione e interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere; s) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; t) spese inerenti a solennita', feste nazionali e ricorrenze varie; u) polizze di assicurazione; v) spese di rappresentanza; w) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; x) acquisizione di beni e servizi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro, comprese la formazione, la dotazione di dispositivi individuali di sicurezza e di vestiario di servizio, nonche' spese per garantire la sorveglianza sanitaria; C) Limite di valore, esclusa iva: 30.000 euro y) acquisto di materiale promozionale, coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altra oggettistica per premi e benemerenze; z) servizi fotografici o documentaristici; aa) servizi di grafica e progettazione informatica; bb) spese minute, non previste nei punti precedenti. 3. Come espressamente previsto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale del Ministero. Roma, 8 giugno 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 46