IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Monticelli Claudio, nato il 20  gennaio  1975  a
San Remo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/07, il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente e' in possesso del
titolo  accademico   laurea   in   giurisprudenza   ottenuto   presso
l'Universita' degli studi di Pisa in data 23 ottobre 2003; 
  Considerato  che  il  medesimo  ha  documentato  un  attestato   di
frequenza a un corso di formazione dell'avvocato penalista presso  il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia; 
  Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto  del
10 agosto 2010, avendo  accertato  il  superamento  degli  esami,  ha
certificato l'omologa della laurea italiana a  quella  corrispondente
spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
colegi d'Advocats» di Barcellona dal 25 ottobre 2010; 
  Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti  esami
ed il conseguente certificato di omologa possano  essere  qualificati
quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato  che  si  e'  ritenuto  di  non  attribuire   ulteriore
rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in
Italia; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi  nella
seduta del 26 maggio 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Monticelli Claudio, nato il 20 gennaio  1975  a  San  Remo,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Advocat» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
      a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un  parere
e di un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta  del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
      b) Unica prova orale su due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
      Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano