IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare,  l'art.  17,
comma  4-bis,  lettera  e),  che  prevede  l'emanazione  di   decreti
ministeriali di natura  non  regolamentare  per  la  definizione  dei
compiti  delle   unita'   dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici
dirigenziali generali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  e
in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma  2,  lettera  b),
concernenti, rispettivamente, le modalita'  di  individuazione  degli
uffici di livello dirigenziale non generale e  dei  relativi  compiti
nei Ministeri,  e  l'individuazione  delle  funzioni  e  dei  compiti
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del  Ministero
della difesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante il Codice  dell'ordinamento  militare,  e,  in
particolare, il libro primo, titolo III, concernente organizzazione e
funzioni dell'Amministrazione della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  2010,  n.  270,  e,   in
particolare, il libro I, titolo  II,  capi  VI  e  VII,  concernenti,
rispettivamente,    l'area    tecnico-amministrativa     e     l'area
tecnico-industriale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 210  del  9
settembre  2005,  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche   delle   qualifiche   dirigenziali,   dei   professori   e
ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e  dei
profili  professionali  del  personale  civile  del  Ministero  della
difesa; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   1°   febbraio   2010,   recante
individuazione degli uffici e dei posti di livello  dirigenziale  non
generale  e  dei  relativi  compiti,  nell'ambito  del   Segretariato
generale, delle  direzioni  generali  e  degli  uffici  centrali  del
Ministero della difesa; 
  Ravvisata la necessita', ai  sensi  dell'art.  113,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010  e  successive
modificazioni, di individuare gli uffici di livello dirigenziale  non
generale e di disciplinarne i compiti, con riguardo  al  Segretariato
generale  -  Direzione  nazionale  degli  armamenti,  alle  direzioni
generali con i relativi uffici tecnici territoriali, alla  Scuola  di
formazione e perfezionamento  del  personale  della  difesa,  e  agli
uffici centrali del Ministero della difesa; 
  Viste le proposte  del  Segretario  generale  della  difesa  e  dei
direttori  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e   degli   affari
finanziari e per le ispezioni amministrative; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 113, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  al
fine di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e
di disciplinarne i compiti, relativamente al Segretariato generale  -
Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali,  con  i
relativi uffici tecnici territoriali,  e  agli  uffici  centrali  del
Ministero della difesa. 
  2. Ai fini del presente decreto, nella denominazione «Forze armate»
sono  ricomprese,  ove  non  diversamente  indicato,  l'Esercito,  la
Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.