IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 51, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria»,    convertito,    con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il
quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della  giustizia  la
fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni  e  le
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del  codice  di
procedura  civile,  la  notificazione   di   cui   al   primo   comma
dell'articolo 192  del  codice  di  procedura  civile  e  ogni  altra
comunicazione  al  consulente,  nonche'   le   notificazioni   e   le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  sono
effettuate per via telematica; 
  Considerato  che,  fino   all'emanazione   dei   decreti   previsti
dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29  dicembre  2009,  n.  193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,  n.  24,
continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni
ed in particolare quelle previste dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante
disciplina  sull'uso  di  strumenti  informatici  e  telematici   nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel  processo  dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti  informatici  degli  uffici  giudiziari  nel  Tribunale  di
Cremona,  come  da  comunicazione  del  Responsabile  per  i  Sistemi
informativi Automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per  il  Tribunale
di Cremona, limitatamente al  settore  civile;  sentiti  l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e  il  Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cremona; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,  presso  il
Tribunale di Cremona. 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  notificazioni  e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170  del  codice
di  procedura  civile,  la  notificazione  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 192  del  codice  di  procedura  civile  e  ogni  altra
comunicazione  al  consulente,  nonche'   le   notificazioni   e   le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  sono
effettuate per via telematica.