IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto  2010
che modifica la direttiva 2009/32/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti; 
  Vista  la  direttiva  2009/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti i  solventi  di  estrazione  impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; 
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993,  n.  64,  riguardante
l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in  materia  di  solventi  di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei
loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  luglio  1994,  n.  557,  recante
recepimento della direttiva  92/115/CEE  che  modifica  la  direttiva
88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti; 
  Visto il decreto  ministeriale  14  marzo  1996,  n.  243,  recante
recepimento  della  direttiva  94/52/CE  che  modifica  la  direttiva
88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti; 
  Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante  recepimento
della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  riguardanti  i
solventi di estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti
alimentari  e  dei  loro  ingredienti,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998; 
  Ritenuto di procedere  per  ragioni  di  semplificazione  normativa
all'elaborazione di  un  elenco  unico  dei  solventi  di  estrazione
impiegati nella preparazione  dei  prodotti  alimentari  e  dei  loro
ingredienti; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011; 
  Ritenuto di non dover acquisire il parere del  Consiglio  Superiore
di Sanita'  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  4
febbraio 1993, n.  64,  poiche'  non  si  introducono  nuovi  criteri
specifici di purezza dei  solventi,  nel  rispetto  della  disciplina
fissata a livello comunitario; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 14 luglio 2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.  64,  e
successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I  al  presente
decreto, che ne forma parte integrante. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive U.E. vengono forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (G.U.U.E.). 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva  2010/59/UE  della  Commissione  del  26
          agosto  2010  che  modifica  la  direttiva  2009/32/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  per  il  ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri   riguardanti   i
          solventi di estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei
          prodotti  alimentari  e  dei  loro  ingredienti,  e'  stata
          pubblicata nella G.U.U.E. serie L  n.  225  del  27  agosto
          2010. 
              - La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 aprile 2009 per  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri riguardanti i  solventi  di
          estrazione  impiegati  nella  preparazione   dei   prodotti
          alimentari e dei  loro  ingredienti,  e'  stata  pubblicata
          nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009. 
              - L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993,  n.
          64 (Attuazione della direttiva  88/344/CEE  in  materia  di
          solventi da estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei
          prodotti alimentari e  dei  loro  ingredienti),  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  1993,  n.  64,  S.O.,
          recita: 
              «Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e'
          data attuazione, ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee
          per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e  le
          caratteristiche di  ordine  tecnico  relative  al  presente
          decreto. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita',   determina,   nei   limiti   delle
          disposizioni comunitarie, i criteri  specifici  di  purezza
          dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1». 
              - Il testo del  comma  3  dell'art.17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'allegato I  al  citato  decreto
          legislativo n. 64 del 1993, sostituito dall'allegato  I  al
          presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.