LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare; Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro; Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro; Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso; Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro; Visto l'art. 55-quater del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l'altro, di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi; Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione e' di competenza dell'ISVAP; Rilevato che nell'ambito della previdenza complementare vi sono forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni direttamente; Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadano sotto il disposto dell'art. 55-quater del decreto n. 198/2006; Rilevata la necessita' di dettare, per quanto di propria competenza, disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno 2011; A d o t t a le seguenti Disposizioni: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per: a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi; b) «erogazione diretta delle prestazioni»: l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione; c) "discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006; d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.