IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Colli  di
Conegliano per il tramite della Regione Veneto, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
«Colli di Conegliano»; 
  Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui
sopra; 
  Vista  la  documentazione  relativa  all'istruttoria   svolta   per
l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda  di  riconoscimento
della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di
Conegliano» e del relativo  disciplinare  di  produzione,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011; 
  Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di
Conegliano»  ed  all'approvazione  del   relativo   disciplinare   di
produzione, in conformita' al parere espresso dal citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Colli  di  Conegliano»  gia'  denominazione  di   origine
controllata riconosciuta con decreto ministeriale 3 agosto 1993. 
  2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il
disciplinare di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Colli di Conegliano». 
  3. La denominazione di origine controllata e  garantita  «Colli  di
Conegliano», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed  ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di  cui  al  testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in  vigore  a
partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012. 
  4. La denominazione di origine controllata «Colli  di  Conegliano»,
di cui al disciplinare approvato con decreto  ministeriale  3  agosto
1993 e successive modifiche, deve  intendersi  revocata  a  decorrere
dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi  tutti  gli
effetti determinatisi.