IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Padova 
 
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce  alle  direzioni  provinciali
del lavoro la funzione amministrativa in  materia  di  determinazione
delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio; 
  Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del
2 febbraio 1995, inerente il regolamento  sulla  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe; 
  Visto il decreto direttoriale n. 7/08 del 22 febbraio 2008, con  il
quale  si  e'  provveduto  a  fissare  le  tariffe   provinciali   di
facchinaggio attualmente in vigore, e ritenuto  necessario  procedere
alla loro rideterminazione; 
  Sentito nell'incontro del 27 giugno 2011 l'Osservatorio provinciale
sulla cooperazione cui partecipano  le  istituzioni  pubbliche  e  le
organizzazioni sociali operanti nello  specifico  settore,  e  tenuto
conto degli orientamenti emersi in detta riunione; 
  Considerato  che  le   riforme   introdotte   nel   settore   della
cooperazione con la legge n. 142/2001 e  il  decreto  legislativo  n.
6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato  il  trattamento  retributivo,
previdenziale ed assicurativo  del  lavoro  associato  a  quello  del
lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri  diretti  ed
indiretti; 
  Considerati gli indicatori economici quali il  tasso  d'inflazione,
l'incremento  del  costo  previdenziale  del   lavoro   e   l'aumento
retributivo   nel   settore   autotrasporto   e   spedizioni    merci
(relativamente all'operaio facchino di 5° livello). 
 
                              Decreta: 
 
  L'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio,  rispetto  a
quelle in vigore, nella misura del 0,3% a partire dal 1° ottobre 2011
fino al 31 dicembre 2011, e del 3,20%  dal  1°  gennaio  2012  al  31
dicembre 2012. 
  Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da  allegato
prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto,  che
viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale  per  la  sua
pubblicazione. 
  Avverso il presente provvedimento potra'  essere  proposto  ricorso
straordinario al Capo dello Stato  entro  centoventi  giorni,  ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni. 
  Nei  due  casi  i  termini  decorrono  comunque   dalla   data   di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    Padova, 9 settembre 2011 
 
                                   Il direttore provinciale: Parrella