Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute  di  concerto
con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 7  settembre  2011,
l'organismo notificato TUV  Rheinland  S.r.l.,  con  sede  legale  in
Pogliano  Milanese  (MI)  via  Mattei  10,   e'   stato   autorizzato
all'attivita' di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per
le seguenti tipologie di dispositivi medici: 
 
                    Dispositivi medici non attivi 
 
    Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
      a) dispositivi non attivi per anestesia,  emergenza  e  terapia
intensiva (Allegati II, V e VI); 
      b) dispositivi non attivi per iniezione ed infusione  (Allegati
II, V e VI); 
      c)  dispositivi  non  attivi  per  ortopedia  e  riabilitazione
(Allegati II, V e VI); 
      d)  dispositivi  medici  non  attivi  con  funzione  di  misura
(Allegati II, IV, V e VI); 
      e) dispositivi non attivi per oftalmologia (Allegati  II,  V  e
VI); 
      f) strumenti non attivi (Allegati II, V e VI); 
      g) dispositivi medici per la contraccezione (Allegato II); 
      h) dispositivi medici non attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare (Allegati II, V e VI). 
    Dispositivi per la cura delle ferite: 
      i) bende e medicazioni per ferite (Allegati II, V e VI); 
      j) materiali per sutura e clamps (Allegati II, V e VI); 
      k) altri dispositivi medici per la cura delle ferite  (Allegati
II, V e VI). 
    Dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
      l) strumenti e attrezzature dentali non attivi (Allegati II,  V
e VI); 
      m) materiali dentali (Allegati II, V e VI); 
      n) impianti dentali (Allegati II, V e VI). 
 
            Dispositivi medici attivi (non impiantabili) 
 
    Dispositivi medici attivi in generale: 
      o) dispositivi per circolazione  extra-corporea,  infusione  ed
emoferesi (Allegati II, III,IV, V e VI); 
      p)  dispositivi  per  apparato  respiratorio,  dispositivi  per
ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per  inalazione  (Allegati
II, III, IV, V e VI); 
      q) dispositivi per stimolazione o inibizione (Allegati II, III,
IV, V e VI); 
      r) dispositivi attivi chirurgici (Allegati II,  III,  IV,  V  e
VI); 
      s) dispositivi attivi per oftalmologia (Allegati II,  IV,  V  e
VI); 
      t) dispositivi attivi dentali (Allegati II, IV, V e VI); 
      u) dispositivi attivi per la disinfezione e la  sterilizzazione
(Allegati II, III, IV, V e VI); 
      v) dispositivi  attivi  per  riabilitazione  e  protesi  attive
(Allegati II, IV, V e VI); 
      w)  dispositivi  attivi  per  posizionamento  e  trasporto  del
paziente (Allegati II, IV, V e VI); 
      x) software (Allegati II e V). 
    Dispositivi per immagini: 
      z)  dispositivi  per   immagini   che   utilizzano   radiazioni
ionizzanti (Allegati II, III, IV, V e VI); 
      aa) dispositivi per  immagini  che  utilizzano  radiazioni  non
ionizzanti (Allegati II, IV, V e VI). 
    Dispositivi per il monitoraggio: 
      bb) dispositivi per il monitoraggio dei  parametri  fisiologici
non vitali (Allegati II, IV, V e VI); 
      cc) dispositivi per il monitoraggio dei  parametri  fisiologici
vitali (Allegati II, III, IV, V e VI). 
    Dispositivi per radioterapia e termoterapia: 
      dd) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti  (Allegati
II, III, IV, V e VI); 
      ee)  dispositivi  che  utilizzano  radiazioni  non   ionizzanti
(Allegati II, IV, V e VI); 
      ff) dispositivi per ipertermia/ipotermia (Allegati II, IV, V  e
VI); 
      gg) dispositivi per  terapia  (extracorporea)  ad  onde  d'urto
(litotrissia) (Allegati II e V). 
    Particolari dispositivi medici attivi e non attivi: 
      hh) dispositivi medici in confezione sterile (Allegati II, V  e
VI). 
    E' escluso il  rilascio  di  certificazione  CE  per  dispositivi
medici di classe III. 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
http://www.salute.gov.it/  alla   sezione   «Dispositivi   medici   -
conformita' CE - organismi notificati».