IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n.
246, concernente «Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione» e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 1 che definisce le norme
armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli
6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita' in
relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita' del
prodotto;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n. 223, recante 'Istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1996, n. 283, il
decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate e
modificate le istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza di
cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992;
Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301 e il decreto 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali e' stato prorogato il
periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno
1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le
istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito le norme UNI EN
1317 parti 1, 2, 3 e 4 all'epoca vigenti che individuano la
classificazione prestazionale dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto
ed i relativi criteri di accettazione;
Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di fabbricante
e mandatario;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218 del 13
agosto 2008, contenente altresi' all'allegato I, capo R1, la
definizione di fabbricante;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione;
Viste le comunicazioni della commissione dell'Unione europea
nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i
prodotti da costruzione, e, in particolare la comunicazione
pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2010/C 167/01
del 25 giugno 2010, contenente i riferimenti alla norma europea
armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011
la data di scadenza del periodo di coesistenza per l'applicazione
della norma stessa, che coincide con la data di abrogazione delle
specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate;
Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta
stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, della direzione generale per le infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico;
Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso
favorevolmente sull'opportunita' di adeguare, ai fini della tutela
della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia
di dispositivi di ritenuta stradale, conformando pienamente i
requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee di piu'
recente emanazione;
Visto il decreto 8 aprile 2010 del direttore generale per il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2010, n. 91, recante l'elenco
riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008
riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di
prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento
veicoli» adottata dal Comitato europeo di normazione, su mandato
della Commissione europea, conferito in attuazione della direttiva
89/106/CEE;
Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e
del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, di recepimento della predetta direttiva, i dispositivi di
ritenuta stradali idonei all'uso, in qualita' di prodotti da
costruzione devono poter circolare ed essere liberamente utilizzati
conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea;
Ritenuto necessario prevedere, allo scadere del periodo di
coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi
gia' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, qualora siano
verificate le garanzie di conformita' e sicurezza richieste al
prodotto;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010;
Espletata con notifica la procedura d'informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel
campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere
di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione
di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli».
2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al
comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale
dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo
comma 3 in essa contenute.
3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti
della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della
medesima norma europea armonizzata.
4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati,
fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle
infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei
dispositivi stessi.
5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta
stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un
prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza
apponendovi il suo nome o marchio.
6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la
quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal
fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire
per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento
agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente
normativa comunitaria.