IL DIRETTORE GENERALE per le politiche attive e passive del lavoro Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 28.09.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' GIACCHIERI SAS di A. FERRARA, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 18 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dall'01/01/2010; Visto il decreto n. 55546 del 24.11.2010, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unita' lavorative per il periodo dall'01.01.2010 al 30.06.2010; Visto il decreto n. 56560 del 28.01.2011, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unita' lavorative per il periodo dall'01.07.2010 al 31.12.2010; Visto il decreto n. 58164 del 23.03.2011, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unita' lavorative per il periodo dall'01.01.2011 al 30.06.2011; Vista l'istanza con la quale la societa' GIACCHIERI SAS di A. FERRARA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 7 unita' lavorative per il periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 7 unita' lavorative, per il periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2011; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 7 unita' lavorative, della societa' GIACCHIERI SAS di A. FERRARA, per il periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2011; Unita': Malpensa (VA) c/o aeroporto di Malpensa ; Matricola INPS: 7021712581 Pagamento diretto: SI.