L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 28 settembre 2011; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'art.  1,
comma 9, che attribuisce all'Autorita' il potere di dettare norme  in
materia di organizzazione, funzionamento,  trattamento  giuridico  ed
economico del proprio personale; 
  Vista  la  delibera  n.  17/98  del   16   giugno   1998,   recante
«Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione  amministrativa
e  la  contabilita',  il  trattamento  giuridico  ed  economico   del
personale dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni»  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  (attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul  lavoro  a
tempo determinato concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES)  nel
combinato disposto con il decreto legislativo n. 165/2001,  art.  36,
comma 5; 
  Vista la delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,  recante
«Adozione del nuovo regolamento concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  259  del  5  novembre  2002,  con  le
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2004)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge  n.
350/2003, che attribuisce all'autorita', che gia' gode  di  autonomia
normativa in materia  di  organizzazione  secondo  la  propria  legge
istitutiva, il potere di disciplinare  la  materia  dei  contratti  a
tempo determinato,  conformandosi  alle  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
  Vista la propria  delibera  n.  271/07/CONS  del  23  maggio  2007,
recante «Proroga di contratti a tempo  determinato  delle  segreterie
dei commissari e del presidente»; 
  Considerato che lo scopo perseguito nella legislazione  in  materia
e' di introdurre una  limitazione  tesa  a  rimarcare  la  differenza
sostanziale tra un rapporto di lavoro a tempo  determinato  e  uno  a
tempo indeterminato; 
  Considerato che una limitazione comunque idonea  a  scongiurare  in
radice il  rischio  di  una  protrazione  ininterrotta  del  rapporto
contrattuale e' gia' connaturata alla disciplina speciale relativa ai
contratti di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del  personale
che  stabilisce  come  termine  finale  ultimativo  dello   specifico
rapporto la data di cessazione del mandato del componente dell'organo
collegiale,  proprio  in  virtu'  della  natura  fiduciaria  di  tale
rapporto  che  giustifica  l'assunzione  diretta  senza   ricorso   a
procedure selettive pubbliche; 
  Considerato, dunque,  che  lo  speciale  regime  del  rapporto  del
personale delle segreterie esclude il paventato rischio del protrarsi
del rapporto contrattuale  per  un  periodo  indefinito,  e,  quindi,
l'esistenza di possibili contrasti con il principio della  necessaria
limitazione temporale del rapporto a  tempo  determinato  di  cui  e'
espressione l'art. 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001; 
  Considerato che l'autorita', nell'ambito  dell'autonomia  normativa
in  materia  di  organizzazione  ad  essa  riconosciuta,   ben   puo'
diversificare anche sotto questo profilo la  disciplina  relativa  ai
contratti di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale,
sul  presupposto  della  evidente  peculiarita'  di  tali   rapporti,
rappresentata,  come   sopra   evidenziato,   dalla   loro   naturale
temporaneita'; 
  Ritenuto che, sulla  base  delle  considerazioni  sin  qui  svolte,
appare giustificato introdurre  a  livello  regolamentare  l'espressa
previsione della possibilita' di rinnovo immediato e senza  soluzione
di continuita' del  contratto  di  cui  all'art.  47,  comma  3,  del
regolamento del personale, in ragione della necessita' di  assicurare
la continuita' dell'attivita' degli organi collegiali, senza che cio'
comporti  una  trasformazione  a  tempo  indeterminato  del  rapporto
contrattuale; 
  Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele  Lauria
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 48, comma 3, del Regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Autorita', e' inserito,  in
fine, il seguente periodo: «I contratti di cui all'art. 47, comma  3,
possono essere rinnovati senza soluzione di continuita'  con  effetto
dalla  scadenza  del  precedente  ed  entro  i  limiti  massimi   ivi
previsti». 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 settembre 2011 
 
                            Il presidente 
                              Calabro' 
 
 
                        I commissari relatori 
                          Mannoni - Lauria