LA COMMISSIONE 
 
  su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  Avv.  Prof.
Nunzio Pinelli, 
 
                              Premesso 
 
  che la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A.
di Lodi da  agosto  2001)  e'  un'azienda  che  svolge  attivita'  di
trasporto pubblico nelle provincie di Cremona e Lodi; 
  che, in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001, la S.I.S.A.  S.p.A.  di
Lodi con  le  R.S.A.  e  le  Segreterie  provinciali  di  Lodi  delle
Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,  UILTRASPORTI  e  FAISA
CISAL hanno  sottoscritto  un  accordo  aziendale  sulle  prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente dall'azienda; 
  che, in data 22 giugno 2011, il testo del predetto accordo e' stato
inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita'; 
  che, in data 27 luglio 2011, prot. n. 10996/RU, il  testo  di  tale
accordo e' stato trasmesso  alle  Associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.; 
  che, in data 12 agosto 2011, prot. n. 415/2011/PG/mdg, ADICONSUM ha
espresso, al riguardo, parere favorevole; 
  che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle  predette
Associazioni ha espresso  il  proprio  avviso  in  ordine  al  citato
accordo; 
  Considerato: 
    che lo sciopero nel settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e  succ.  modd.,
nonche'  da  una  Regolamentazione  provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n.
02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  del
23 marzo 2002, n. 70; 
    che la predetta Regolamentazione provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
      individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art.11, lettera B), 
      nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie  al  fine
di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15. 
    che l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,  anche,  che  "in  via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero"; 
    che  l'accordo  raggiunto  tra  l'azienda  e  le  R.S.A.   e   le
Organizzazioni sindacali in data 28 marzo 2000 e  22  marzo  2001  si
conforma alla legge n. 146 del  1990  e  succ.  modd.,  nonche'  alla
Regolamentazione  provvisoria  in  ordine  ai   requisiti   necessari
indicati nel punto 2 del  "Considerato"  nella  parte  relativa  alla
determinazione delle fasce, durante le quali deve  essere  assicurato
il  servizio  completo,  nonche'  a  quelli  sulle  altre   modalita'
operative da assicurare in occasione di scioperi; 
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della  presente
valutazione sono: 
    dall'inizio del servizio alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore
14.30; 
  Precisato  che,  per  tutti  gli  ulteriori   profili   considerati
dall'art. 2 della legge n.  146  del  1990  e  succ.  modd.,  ma  non
disciplinati negli accordi in esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del  1990  e  succ.  modd.,  l'accordo  aziendale  sulle
prestazioni indispensabili da  garantire  in  caso  di  sciopero  del
personale dipendente dalla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita
dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001), concluso  in  data
28 marzo 2000  e  22  marzo  2001  con  le  R.S.A.  e  le  Segreterie
provinciali di Lodi delle Organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda S.I.S.A. S.p.A.
di Lodi (presso l'azienda LINE S.p.A. di  Lodi),  alle  R.S.A.  della
azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi  (presso  l'azienda  LINE  S.p.A.  di
Lodi), alle  Segreterie  provinciali  di  Lodi  delle  Organizzazioni
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI  e  FAISA  CISAL  e,  per
opportuna conoscenza, al Prefetto di Cremona, al  Prefetto  di  Lodi,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 26 settembre 2011 
 
                                           Il presidente: Pitruzzella