IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile Vista l'istanza del sig. Hartermann Wolfgang, nato a Lohbarbek (Germania) il 23 novembre 1952, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieur» conseguito presso la «Technische Universitat Berlin» in data 30 maggio 1985; Preso atto che lo stesso risulta iscritto alla «Baukammer Berlin» in qualita' di Ingegnere consulente come attestato in data 22 aprile 1991; Preso atto che i programmi piu' volte richiesti, per una piu' approfondita valutazione, non sono mai pervenuti; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata; Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente puo' essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri con l'applicazione di una consistente misura compensativa volta a colmare le lacune riscontrate nella formazione dell'istante, la cui preparazione e' quasi esclusivamente focalizzata nel campo dell'ingegneria civile-edile, dove parrebbe, tra l'altro, operare essenzialmente nella valutazione di terreni e fabbricati di cui risulta essere esperto giurato; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Al sig. Hartermann Wolfgang, nato a Lohbarbek (Germania) il 23 novembre 1952, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile-ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia; Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 3) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 4) urbanistica e pianificazione territoriale, 5) costruzioni di ponti, 6) costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti, 7) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, 8) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 30 (trenta) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 4 ottobre 2011 Il direttore generale: Saragnano