IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig.  Hartermann  Wolfgang,  nato  a  Lohbarbek
(Germania)  il  23  novembre  1952,  cittadino  tedesco,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  l'art.  16  del  sopra   citato   decreto,   il
riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in
Germania  ai  fini  dell'accesso   all'albo   e   l'esercizio   della
professione di ingegnere; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed  integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato  e
delle relative prove per l'esercizio di talune  professioni,  nonche'
della disciplina dei relativi ordinamenti»; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom  Ingenieur»  conseguito  presso  la  «Technische  Universitat
Berlin» in data 30 maggio 1985; 
  Preso atto che lo stesso risulta iscritto alla  «Baukammer  Berlin»
in qualita' di Ingegnere consulente come attestato in data 22  aprile
1991; 
  Preso atto che i programmi  piu'  volte  richiesti,  per  una  piu'
approfondita valutazione, non sono mai pervenuti; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 16 settembre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza citata; 
  Ritenuto  che  la  formazione  accademica   e   professionale   del
richiedente puo' essere accolta per  l'iscrizione  nella  sezione  A,
settore   civile   ambientale,   dell'albo   degli   ingegneri    con
l'applicazione di una consistente misura compensativa volta a colmare
le  lacune  riscontrate  nella  formazione   dell'istante,   la   cui
preparazione  e'   quasi   esclusivamente   focalizzata   nel   campo
dell'ingegneria civile-edile, dove  parrebbe,  tra  l'altro,  operare
essenzialmente nella valutazione  di  terreni  e  fabbricati  di  cui
risulta essere esperto giurato; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Hartermann Wolfgang, nato  a  Lohbarbek  (Germania)  il  23
novembre  1952,  cittadino  tedesco,  e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di  «Ingenieur»,  quale  titolo  valido  per  l'accesso
all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile-ambientale - e  per
l'esercizio della professione in Italia; 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova attitudinale scritta e orale  sulle  materie
che seguono, o, a  scelta  della  richiedente,  in  un  tirocinio  di
adattamento sulle stesse materie: 
    (scritte  e  orali)  1)  architettura  tecnica   e   composizione
architettonica, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria  sismica  e
norme tecniche sulle costruzioni, 3) impianti tecnici nell'edilizia e
territorio;   (solo   orale)   4)   urbanistica   e    pianificazione
territoriale, 5) costruzioni di  ponti,  6)  costruzioni  di  strade,
ferrovie,  aeroporti,  7)  costruzioni  idrauliche  e   marittime   e
idrologia, 8)  deontologia  e  ordinamento  professionale  oppure,  a
scelta del candidato, al compimento di un tirocinio  di  adattamento,
per un periodo di 30  (trenta)  mesi;  le  modalita'  di  svolgimento
dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
 
    Roma, 4 ottobre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano