IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, nonche' il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23
gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 2009;
Visto l'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002,
n. 125;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in
sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale
sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11
febbraio 2011;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21
marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del
Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di
opere o lavori.
2. La somma di cui al comma 5 dell'articolo 92, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.
3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 e'
individuato, in base all'articolo 92, comma 5, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra
il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
4. L'affidamento di un incarico di natura professionale di cui al
all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e' effettuato mediante decreto ministeriale. E' facolta'
del dipendente incaricato di non accettare l'incarico ricevuto, entro
sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto
dell'incarico esclude il predetto dipendente dall'erogazione del
relativo compenso incentivante.
5. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro
economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in
cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare
la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al
comma 3, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di
cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto
b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera
determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara
non ecceda euro 150.000;
2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara e'
compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara e'
compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara e'
compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara
supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera
determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
6. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura
massima del 2 per cento nei seguenti casi:
a) progetti di speciale complessita' di cui all'articolo 90 comma
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e
certificati dal Responsabile del Procedimento;
b) progetti realizzati per stralci funzionali;
c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
9 maggio 2001, n. 106 S.O.
- Si riporta l'art. 92 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad
essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di
cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
le attivita' del responsabile di progetto e le attivita'
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.».
- Si riporta l'art. 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 febbraio 1967:
«Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni
locali».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile
2002, n. 125 (Regolamento recante norme per la ripartizione
del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2002, n. 149.
- Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 17, comma 25 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note alla
premesse.
- Si riporta l'art. 90, comma 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.».