IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della
direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
glifosate;
Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26
marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della
direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che
proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza
attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;
Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e
all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al
presente decreto;
Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base
del fascicolo SINPHOSATE 360 g/l SL conforme all'allegato III del
citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto
fitosanitario di riferimento SINPHOSATE, presentato dall'impresa
Sinon EU GmbH che ne ha concesso specifico accesso;
Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto
degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato,
indicata nell'allegato al presente decreto;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle
condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha
preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato
fascicolo SINPHOSATE 360 g/l SL, ottenuta dal Centro Internazionale
per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di
ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31
dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale
adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di
riferimento;
Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0008581 in data 22 marzo
2011 con la quale e' stata richiesta all'Impresa Sinon EU GmbH
titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico -
scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro da presentarsi
entro dodici mesi dalla data della medesima;
Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni
dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle
condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
sulla base del fascicolo SINPHOSATE 360 g/l SL conforme all'All. III;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:
Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al
numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata,
autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle
colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
Sono altresi' autorizzate le modifiche di composizione in
adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche
indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al
presente decreto.
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico
- scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in
premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche
in conformita' anche in conformita' a provvedimenti comunitari e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono
consentiti secondo le seguenti modalita':
8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego
da parte degli utilizzatori finali.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa
all'Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2011
Il direttore generale: Borrello