IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la
quale  la  sig.ra  Gandini  Verena,  cittadina  italiana,  chiede  il
riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin»  conseguito  il
giorno  29  marzo  2011  presso  lo  «Yoni  Academy  -  Akademie  fur
ganzheitliche Gesundheitskultur»  di  Innsbruck  (Austria),  al  fine
dell'esercizio,   in   Italia,   dell'attivita'   professionale    di
«Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
  Visto il diploma di  «medizinische  Bademeisterin»,  rilasciato  il
giorno 30 marzo 2011 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche
Gesundheitskultur» di  Innsbruck  (Austria),  ad  integrazione  della
formazione gia' in  possesso  della  richiedente,  in  conformita'  a
quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del  giorno
1° dicembre 2005; 
  Ritenuta la corrispondenza di detto  titolo  estero  conseguito  in
base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI  n.
216/1961,  modificato  con  BGBI   n.   309/1969,   con   quello   di
«Massaggiatore capo bagnino degli  stabilimenti  idroterapici»,  come
contemplato dal testo unico delle Leggi  Sanitarie  n.  1264  del  23
giugno 1927; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16,  comma  5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e  capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto  che  la  formazione  della  richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito  il  giorno
29 marzo 2011 presso lo «Yoni Academy -  Akademie  fur  ganzheitliche
Gesundheitskultur»  di  Innsbruck  (Austria),  dalla  sig.ra  Gandini
Verena, nata a Bressanone (Bolzano) il giorno  11  gennaio  1983,  e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia
dell'attivita' di «Massaggiatore e capo  bagnino  degli  stabilimenti
idroterapici». 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi