IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di
formazione;
Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la
quale la sig.ra Gandini Verena, cittadina italiana, chiede il
riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il
giorno 29 marzo 2011 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur
ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine
dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di
«Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Visto il diploma di «medizinische Bademeisterin», rilasciato il
giorno 30 marzo 2011 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche
Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), ad integrazione della
formazione gia' in possesso della richiedente, in conformita' a
quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno
1° dicembre 2005;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in
base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI n.
216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di
«Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come
contemplato dal testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23
giugno 1927;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione
prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita
dell'applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni
Decreta:
Art. 1
Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno
29 marzo 2011 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche
Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), dalla sig.ra Gandini
Verena, nata a Bressanone (Bolzano) il giorno 11 gennaio 1983, e'
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
dell'attivita' di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici».
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2011
Il direttore generale: Leonardi