Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per
la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale";
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53";
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008";
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo
alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli
istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della
legge 296/96;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce
che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovra'
essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del
citato art. 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/20011, le
quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da
ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 81 concernente il regolamento "per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133";
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha
disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del
secondo ciclo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 88 recante "norme concernenti il riordino degli istituti tecnici
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 87 recante "norme concernenti il riordino degli istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133";
Visti i decreti interministeriali con i quali, in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei
regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale,
si e' proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle
classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi
terze degli istituti professionali da cui ridurre le consistenze
orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185 recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante
"indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana";
Vista la circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s.
2011/12;
Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza
unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Decreta:
Art. 1
Consistenze dotazioni
1. Le dotazioni orarie sono definite in attuazione dell'art. 64 del
decreto legge 25 giungo 2001, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e delle norme attuative di cui al
piano programmatico.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2011/2012
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A",
"B", "C", "D", "E", "F"che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in
base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla
relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni
portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana e
tengono conto del grado di densita' demografica delle province di
ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni
di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche
geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni
socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', in
relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche' sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in
ragione dello 0,10 per l'a.s. 2011/2012), alle situazioni edilizie,
secondo parametri e i criteri previsti dalla normativa vigente.
Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche
sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi
curricoli previsti per la classi prime e seconde dai nuovi
Regolamenti e, per le classi successive alla seconda, ai sensi dei
vigenti ordinamenti, con consistenze orarie ridotte in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli
istituti tecnici e negli istituti professionali e alle condizioni di
funzionamento delle singole istituzioni.
4. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono
comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le
dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione
del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
5. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e
degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione
scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si
avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei
responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati
all'esame e all' approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle
situazioni problematiche.