IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.  40  e,  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  citata  legge
n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione  dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi  dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma  3
e l'art. 8, comma 4, lett. a); 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo,  2010  n.  88,  concernente  il
riordino degli  istituti  tecnici,  a  partire  dall'anno  scolastico
2010/2011, le terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici di
cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007,  n.  40  proseguono
secondo i piani  di  studio  previgenti  con  un  orario  complessivo
annuale  delle  lezioni  di  1056  ore,  corrispondente  a   32   ore
settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2,
lett. a); 
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  comma  2,  lett.  a)   la
ridefinizione dell'orario complessivo  annuale  di  cui  all'art.  1,
comma 4, e' effettuata in modo da ridurre del  20%  l'orario  fissato
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi  di  concorso
con orario annuale pari o superiore a 99  ore,  comprese  le  ore  di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; 
  Visto il decreto interministeriale  del  26  luglio  2010,  n.  61,
registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio
252, relativo  alla  ridefinizione  dell'orario  complessivo  annuale
delle lezioni delle seconde, terze e  quarte  classi  degli  istituti
tecnici per l'a.s. 2010/2011; 
  Visto il decreto interministeriale del 25  novembre  2010,  n.  95,
registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio
253,   che   nell'esplicitare   le   motivazioni   per    le    quali
l'Amministrazione  ha  ritenuto   di   non   poter   condividere   le
osservazioni espresse dal CNPI nell'adunanza del 26 agosto  2010,  ha
confermato le disposizioni e le tabelle allegate  al  citato  decreto
interministeriale  del  26  luglio  2010,  n.   61,   relativo   alla
ridefinizione dell'orario complessivo  annuale  delle  lezioni  delle
seconde, terze e quarte classi  degli  istituti  tecnici  per  l'a.s.
2010/2011; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere, anche per l'a.s. 2011/2012,
in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. a)
alla individuazione delle classi di concorso della tabella A  e  C  e
delle relative quantita' orarie da assoggettare a riduzione  riferite
alle classi quinte e confermare le riduzioni orarie e  le  classi  di
concorso delle classi terze e quarte gia' stabilite dal  citato  D.I.
del 26 luglio 2010, n. 61; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione nell'adunanza del 30 marzo 2011, con il  quale  il  citato
consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di  seguito  si
riassumono:  -  a)  riduzione   delle   ore   di   insegnamento   non
adeguatamente bilanciate  tra  le  diverse  classi  di  concorso  non
assicurano la necessaria efficacia dei piani di studio e  penalizzano
le  materia  ad  indirizzo  professionale;  -b)  non  rispetto  delle
competenze del collegio dei docenti  in  ordine  alla  individuazione
delle ore da ridurre in presenza  di  classi  di  concorso  con  piu'
insegnamenti; - c) il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
88/2010 dispone solo  la  rideterminazione  dei  quadri  orari  degli
istituti sulla base di 32 ore settimanali  e  pertanto  la  riduzione
anche le ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici (tabella
«C») in caso di corrispondente riduzione di ore della tabella «A»  va
oltre  il  petitum;  -  d)   le   riduzioni   orarie   dei   percorsi
maxisperimentali sono state affidate,  anche  per  l'a.s.  2011/2012,
alle istituzioni scolastiche senza il supporto di criteri generali  e
di una griglia di indicatori da poter utilizzare; 
  Ritenuto di poter accogliere l' osservazioni di cui al punto  b)  e
di  cui  al  punto  d)  limitatamente  alla   parte   relativa   alla
individuazione di criteri generali da adottare da parte delle  scuole
per le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali; 
  Ritenuto, di  contro,  di  non  poter  accogliere  le  osservazioni
formulate dal predetto Consiglio con riferimento ai punti a), c) e d)
limitatamente  all'affidamento  alle  istituzioni  scolastiche  delle
riduzioni orarie da apportare ai percorsi  maxisperimentali,  per  le
ragioni di seguito  esplicitate:  a)  adeguato  bilanciamento  tra  i
carichi orari delle diverse classi di concorso:  I  criteri  adottati
per declinare le riduzioni orarie tra le  classi  di  concorso,  sono
quelli fissati dall'art. 8, comma 2, lett. a) decreto del  Presidente
della   Repubblica    n.    88/2010,    e    puntualmente    adottati
dall'Amministrazione unicamente  sulle  classi  di  concorso  con  il
maggior  numero  di  ore  di  lezioni  settimanali,  ed  evitando  di
apportare riduzioni alle classi di concorso con orario settimanale di
sole   3   ore   di   lezioni:    di    conseguenza,    le    materie
professionalizzanti, con orario  piu'  consistente  (soprattutto  nei
trienni) hanno subito riduzioni orarie piu' consistenti; c) riduzione
oltre la previsione normativa delle ore settimanali di lezione  della
tabella «C»): la riduzione delle classi di concorso della tabella «C»
e'  stata  operata   intervenendo   sull'orario   settimanale   della
compresenza  in  corrispondenza  delle  riduzioni  effettuate   nelle
corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era  infatti
possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in  costanza
di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»in  quanto  il
docente sarebbe rimasto a disposizione e non impegnato  in  attivita'
di insegnamento con la  classe;  d)  riduzioni  orarie  dei  percorsi
maxisperimentali lasciati alle scuole:  l'ammontare  delle  riduzioni
riferite alle maxisperimentazioni e' stato affidato  alla  competenza
delle istituzioni scolastiche interessate, essendo queste le sole  in
grado di quantificare le reali consistenze di  orario  da  mantenere.
Gli  organici  degli  istituti  maxisperimentali  sono  sempre  stati
determinati direttamente dalle  singole  istituzioni  scolastiche  e,
pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si e'  ritenuto  di
lasciare alle medesime  l'onere  di  individuare  le  soluzioni  piu'
idonee, e piu' coerenti con le  previsioni  del  POF,  approvato  dal
Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i motivi riportati in premessa, nell' allegata tabella «A», che
costituisce  parte  integrante   del   presente   provvedimento,   si
riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e  sperimentale
le classi di concorso della tabella A e della tabella  C  individuate
come destinatarie, per l'anno scolastico 2011/2012,  della  riduzione
dell'orario settimanale con riferimento alle classi terze,  quarte  e
quinte. A  fianco  di  ogni  classe  di  concorso  sono  indicate  le
quantita' orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con
piu' insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera
del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua  le  ore
degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano  un
carico orario non inferire a 2 ore settimanali.