IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge
n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3
e l'art. 8, comma 4, lett. a);
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010 n. 88, concernente il
riordino degli istituti tecnici, a partire dall'anno scolastico
2010/2011, le terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici di
cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40 proseguono
secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo
annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore
settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2,
lett. a);
Considerato che ai sensi del citato comma 2, lett. a) la
ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1,
comma 4, e' effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso
con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;
Visto il decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61,
registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio
252, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale
delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti
tecnici per l'a.s. 2010/2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2010, n. 95,
registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio
253, che nell'esplicitare le motivazioni per le quali
l'Amministrazione ha ritenuto di non poter condividere le
osservazioni espresse dal CNPI nell'adunanza del 26 agosto 2010, ha
confermato le disposizioni e le tabelle allegate al citato decreto
interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61, relativo alla
ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle
seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'a.s.
2010/2011;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, anche per l'a.s. 2011/2012,
in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. a)
alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C e
delle relative quantita' orarie da assoggettare a riduzione riferite
alle classi quinte e confermare le riduzioni orarie e le classi di
concorso delle classi terze e quarte gia' stabilite dal citato D.I.
del 26 luglio 2010, n. 61;
Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nell'adunanza del 30 marzo 2011, con il quale il citato
consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si
riassumono: - a) riduzione delle ore di insegnamento non
adeguatamente bilanciate tra le diverse classi di concorso non
assicurano la necessaria efficacia dei piani di studio e penalizzano
le materia ad indirizzo professionale; -b) non rispetto delle
competenze del collegio dei docenti in ordine alla individuazione
delle ore da ridurre in presenza di classi di concorso con piu'
insegnamenti; - c) il decreto del Presidente della Repubblica n.
88/2010 dispone solo la rideterminazione dei quadri orari degli
istituti sulla base di 32 ore settimanali e pertanto la riduzione
anche le ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici (tabella
«C») in caso di corrispondente riduzione di ore della tabella «A» va
oltre il petitum; - d) le riduzioni orarie dei percorsi
maxisperimentali sono state affidate, anche per l'a.s. 2011/2012,
alle istituzioni scolastiche senza il supporto di criteri generali e
di una griglia di indicatori da poter utilizzare;
Ritenuto di poter accogliere l' osservazioni di cui al punto b) e
di cui al punto d) limitatamente alla parte relativa alla
individuazione di criteri generali da adottare da parte delle scuole
per le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali;
Ritenuto, di contro, di non poter accogliere le osservazioni
formulate dal predetto Consiglio con riferimento ai punti a), c) e d)
limitatamente all'affidamento alle istituzioni scolastiche delle
riduzioni orarie da apportare ai percorsi maxisperimentali, per le
ragioni di seguito esplicitate: a) adeguato bilanciamento tra i
carichi orari delle diverse classi di concorso: I criteri adottati
per declinare le riduzioni orarie tra le classi di concorso, sono
quelli fissati dall'art. 8, comma 2, lett. a) decreto del Presidente
della Repubblica n. 88/2010, e puntualmente adottati
dall'Amministrazione unicamente sulle classi di concorso con il
maggior numero di ore di lezioni settimanali, ed evitando di
apportare riduzioni alle classi di concorso con orario settimanale di
sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie
professionalizzanti, con orario piu' consistente (soprattutto nei
trienni) hanno subito riduzioni orarie piu' consistenti; c) riduzione
oltre la previsione normativa delle ore settimanali di lezione della
tabella «C»): la riduzione delle classi di concorso della tabella «C»
e' stata operata intervenendo sull'orario settimanale della
compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle
corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era infatti
possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza
di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»in quanto il
docente sarebbe rimasto a disposizione e non impegnato in attivita'
di insegnamento con la classe; d) riduzioni orarie dei percorsi
maxisperimentali lasciati alle scuole: l'ammontare delle riduzioni
riferite alle maxisperimentazioni e' stato affidato alla competenza
delle istituzioni scolastiche interessate, essendo queste le sole in
grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere.
Gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati
determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e,
pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si e' ritenuto di
lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni piu'
idonee, e piu' coerenti con le previsioni del POF, approvato dal
Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi riportati in premessa, nell' allegata tabella «A», che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, si
riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale
le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate
come destinatarie, per l'anno scolastico 2011/2012, della riduzione
dell'orario settimanale con riferimento alle classi terze, quarte e
quinte. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le
quantita' orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con
piu' insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera
del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua le ore
degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un
carico orario non inferire a 2 ore settimanali.