IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  dell'11  giugno  2009  presentata  dall'Impresa
PROPLAN - Plant Protection Company, SL  con  sede  legale  in  Madrid
(Spagna), via de Las Castillas, 11 3°  1°,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione del prodotto fitosanitario denominato ABALAR contenente
la sostanza attiva esfenvalerate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  Studi  di  Pisa  -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 3 aprile 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva esfenvalerate, nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n.  194  fino  al  31  luglio  2011  in  attuazione  della
direttiva 2000/67/EC della Commissione del 23 ottobre 2000; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva  esfenvalerate,  nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione  del
proprio prodotto fitosanitario Plinto, registrato al n.14750; 
  Considerato  che  l'impresa  sopra  citata  ha  concesso  specifico
accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo  n.
194/95, all'Impresa PROPLAN - Plant Protection  Company,  SL  per  la
registrazione del prodotto fitosanitario ABALAR; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 2 maggio 2011 prot. 14116 con la
quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2011 da  cui  risulta  che
l'Impresa in indirizzo  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto ABALAR fino al 31 dicembre 2015
data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato   I   del   decreto
legislativo  17  marzo   1995,   n.   194   della   sostanza   attiva
esfenvalerate; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa PROPLAN - Plant Protection Company, SL con sede legale in
Madrid (Spagna), via de Las Castillas, 11 3° 1°,  e'  autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  ABALAR
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto, fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza  dell'iscrizione   della   sostanza   attiva   esfenvalerate
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,250 - 1 - 5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Laboratorios  Sirga
SA - Massalfassar, Valencia (Spagna). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.14751. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello